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Concessioni: “Nessun indennizzo per il concessionario uscente. A bando deve andare solo la nuda spiaggia”

La CGIL riminese sta organizzando una serie di interessanti tavole rotonde che hanno come paradigma i temi che ruotano intorno alle problematiche del  “Lavoro”.

L’argomento all’ordine del giorno della prima serata di ieri alla quale ho partecipato nella veste di presidente del Coordinamento Nazionale Mare Libero (CO.NA.MA.L.) introducendo il tema sotto l’ aspetto tecnico giuridico, è stato quello delle concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo alla luce dell’ approvazione della Legge sul Mercato e sulla Concorrenza del 2021 (legge 118-2022) che ha delegato il Governo ad emanare i decreti legislativi volti a disciplinare la materia in modo organico.

Seguendo il dibatto intercorso tra gli amministratori locali interessati direttamente all’ argomento delle concessioni demaniali (Ass. regionale Corsini, Ass. Comune di Rimini Frisoni e Sindaco di Bellaria Giorgetti) è emerso che una delle maggiori preoccupazioni per chi poi dovrà andare a gestire le prossime future pubbliche evidenze sia quello degli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente una volta che non sia quest’ ultimo ad uscire vincitore dalla procedura comparativa.

Ho già trattato in parte l’argomento per “Chiamamicittà” in un articolo pubblicato il 23 Marzo u.s.  dove ritenevo, per una serie di considerazioni, che non abbiano nessun fondamento, sia giuridico che di buon senso così come genericamente e demagogicamente paventati, gli “indennizzi o ristori” da attribuire a coloro, attuali affidatari dei beni demaniali in concessione, che potrebbero risultare all’ esito della gara non più titolari di concessione.

Riprendo l’argomento da dove l’avevo lasciato e cioè dal contenuto documentale delle “concessioni contratto” e cioè dai titoli negoziali rilasciati ai concessionari e che disciplinano i rapporti, i diritti e i doveri, tra essi e le pubbliche amministrazioni concedenti in quanto mi rendo conto che sono in tanti che parlano dell’argomento ma sono veramente in pochi che si sono preoccupati di andare a leggere quali sono gli obblighi dei “balneari” codificati nei contratti.

Stiamo parlando della “legge valevole tra le parti”, cioè quella che disciplina direttamente il rapporto concessorio dal momento in cui si è istaurato con la stipula della convenzione e quella che tutti coloro che entrano in contatto con una pubblica amministrazione per la gestione e l’utilizzo di un bene pubblico sono obbligati a rispettare (concessioni per la gestione di edicole, centri sportivi ecc..).

Sia le “concessioni” per licenza per stabilimento balneare che quelle per chiosco-bar, parlo dei titoli che disciplinano la quasi totalità delle attività imprenditoriali presenti sulla spiaggia riminese, specificano in maniera chiara quale sia l’oggetto della  concessione e quali siano gli obblighi del concessionario verso la P.A.

  1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Il Responsabile del servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche ….concede al suddetto richiedente di occupare un’ area demaniale marittima” allo scopo di mantenere uno stabilimento balenare (primo caso) o una zona del pubblico demanio marittimo (secondo caso) allo scopo di mantenere un manufatto adibito a chiosco bar…..”.

Atto di Concessione Stabilimento Balneare Rimini

In linea con l’art. 36 del codice della navigazione risulta palese che oggetto della concessione non è certamente uno stabilimento balneare o un chiosco bar (cioè un complesso aziendale) ma un’area demaniale “nudae cioè la spiaggia, la sabbia. È una distinzione fondamentale, che gli addetti ai lavori e i pubblici amministratori fingono di non cogliere e sulla quale ritornerò a breve quando affronterò la tematica degli indennizzi.

  1. OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Vediamo adesso quali siano gli obblighi fondamentali dei concessionari: “Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l’ area occupata asportando gli impianti presenti, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’ Amministrazione concedente…..” .

Ancora: “In caso di scadenza………..della presente concessione le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso o risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell’ Amministrazione concedente di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato”.

Atto di concessione Chiosco-Bar Rimini

La dicitura è chiarissima. Dal momento che si tratta di concessioni “per licenza” disciplinate dall’ art. 8 Reg. Att. del codice della navigazione, che possono avere ad oggetto solo “impianti di facile rimozione”, delle due l’una: alla scadenza della concessione prevista dalla Legge 118-2022 (Legge per il mercato e concorrenza 2021), e cioè il 31.12.2023 o 31.12.2024, se le amministrazioni concedenti si avvarranno del differimento del termine previsto dall’ art. 3 comma 3 di detta legge, o l’amministrazione concedente verificherà la presenza nell’ area oggetto di concessione di opere di facile rimozione, e quindi il concessionario è obbligato allo sgombero a sue spese ( e dovrebbe essere questa la regola); oppure nel caso anomalo, fuori dallo schema concessorio “per licenza”, in cui l’ amministrazione in sede di controllo alla scadenza verificherà la presenza sull’area in concessione di “opere abusive di difficile rimozione” (è chiaro che si dovesse riscontrare la presenza di manufatti di tal genere essi non possono che essere ritenuti “abusivi” visto che la concessione “per licenza”, a differenza di quella “per atto formale” disciplinata dall’ art. 9 Reg. Att. del codice della navigazione, non li contempla) esse “senza indennizzi o compensi di sorta restano acquisite allo Stato”. Come rafforzativo le condizioni di concessione riprendono il concetto specificando che, al di là della qualifica abusiva dell’ opera, “Eventuali opere di difficile rimozione comunque erette sul demanio s’intendono acquisite allo Stato al termine della presente  concessione”.

Queste sono le condizioni che i “balneari” riminesi hanno accettato al momento del rilascio della concessione o al momento in cui sono subentrati nella stessa per aver acquistato l’ azienda da un precedente concessionario e sinceramente non si capisce perché la politica voglia, invece, concedere ai balneari  “l’ indennizzo”, una sorta di T.F.R. turistico ricreativo, non solo non previsto esplicitamente per contratto, ma per il quale essi, addirittura, avevano e hanno l’ espressa cognizione di non vantarne alcun diritto come visto sopra.

Altra considerazione complementare in tema di indennizzo.

I principi di diritto eurounitario, primario T.F.U.E., e secondario Direttive (in questo caso la “Bolkestein”), sono intervenuti sanzionando lo stato membro Italia per un motivo semplice: le reiterate proroghe alle scadenze delle concessioni demaniali marittime (lacuali e fluviali), ritenute in contrasto con la normativa U.E., ostacolavano l’ ingresso nel mercato di nuovi operatori, dando vita a delle vere e proprie posizioni di dominio degli attuali concessionari-generazionali sui beni demaniali in totale spregio alle libertà di stabilimento, prestazioni di servizi e concorrenza tra imprenditori.

In buona sostanza rimproverano all’ Italia di non aver adottato procedure di selezioni tra i candidati potenziali che potessero presentare garanzie di imparzialità e trasparenza ma di aver previsto solo rinnovi automatici che accordavano ingiusti vantaggi ai concessionari attuali.

Il messaggio è chiaro (almeno lo è a noi comuni mortali “diversamente balneari”): anche in sede di procedura selettiva non ci deve essere “asimmetria” di posizioni tra concessionario uscente e aspirante concessionario. Insomma, quest’ ultimo non deve partire svantaggiato in sede di gara rispetto a chi per anni ha gestito la concessione.

Ma mi dite come sia possibile questo se già in sede di “avvio gara” l’aspirante concessionario sa di dover partire svantaggiato perché oltre agli esborsi per presentare il progetto e gli oneri ulteriori previsti dal bando (rischi comuni accettati da tutti i partecipanti) egli è costretto ad “indennizzare” il concessionario uscente ? E poi per quale motivo? Vediamo.

Per le ragioni che sostenevo sopra il Comune di Rimini (prendo ad esempio la situazione che conosco meglio) una volta che si prepareranno le pubbliche evidenze “bandirà” un’area demaniale, una zona di spiaggia, da assegnare in concessione affinché i potenziali concessionari possano presentare su di essa delle progettualità che verranno premiate per il miglior perseguimento del pubblico interesse secondo le finalità perseguite dalla pubblica amministrazione. La zona demaniale, come dicevamo,  dovrà essere completamente libera e/o liberata  da tutto quello che c’è sopra per due motivi semplici: il primo è quello di cui si parlava e cioè degli obblighi contrattuali di sgombero del concessionario uscente alla scadenza della concessione; il secondo è che mai e poi mai nessun funzionario di un “ufficio demanio”, sarà così pazzo da mettere in pubblica evidenza una zona dell’ arenile sulla quale insistono dei manufatti non di proprietà demaniale sprovvisti di formale titolo edilizio per i quali anche la soprintendenza, per fornire i pareri di conformità ai piani dell’ arenile,  ne richiede la legittimità originaria  o la legittimazione postuma.

Bene, stando così le cose, se un aspirante concessionario, a titolo di esempio, dovesse presentare sull’area demaniale messa a bando un progetto di stabilimento balenare innovativo, con strutture ecocompatibili che nulla hanno a che vedere con quello che c’ è attualmente sull’ arenile (e che non deve più esserci al momento della futura gara), mi spiegate per quale motivo egli deve indennizzare il concessionario uscente che per contratto aveva l’ obbligo alla scadenza di liberare a sue spese l’ arenile da tutto quello da lui installato e che, sempre per contratto, riconosceva di non dover indennizzare nessuno per le opere abusive di difficile rimozione riscontrate in sede di controllo dell’ area ? Verrebbe inesorabilmente e illegittimamente lesa la par condicio tra concorrenti.

Non scomodo i precedenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittime molte leggi regionali proprio perché accollavano pesanti ed ingiustificati oneri di indennizzo, totalmente avulsi da un legittimo affidamento provato e riconosciuto, a favore dei concessionari uscenti e a carico dei subentranti proprio per la lesioni dei quei principi, ancora attuali e non desueti, di libertà di impresa, imparzialità, libera concorrenza.

Altro esempio significativo.

La legge 118-2022 come la precedente legge 276-2006 (finanziaria Prodi), prevedono un “adeguato equilibrio” tra spiagge in concessione e spiagge libere. Tale equilibrio attualmente non esiste nel territorio “demaniale” del Comune di Rimini in quanto vi è una predominante modalità “concessoria” (91%) rispetto ad una minoritaria modalità a libero utilizzo (9%).

In buona sostanza è completamente invertita quella che dovrebbe invece essere la finalità di utilizzo dei beni demaniali marittimi: regola utilizzo generalizzato a favore della collettività; eccezione la modalità concessoria per esigenze d’ impresa, una volta che l’ amministrazione riterrà a propria discrezione di scegliere quest’ ultima.

Nel momento in cui le amministrazioni comunali recepiranno tale prescrizione, il Comune di Rimini per forza di cose a livello pianificatorio non potrà più mantenere lo status quo, ora squilibrato a danno delle spiagge libere, in quanto dovrà necessariamente riequilibrare la situazione a favore di una maggior percentuale di zone a libera fruizione.

Mi dite in questo caso, come potrà e da chi e per cosa, essere “indennizzato” il concessionario che gestiva uno stabilimento balenare in una zona di arenile che per obbligo di tale riequilibrio il Comune di Rimini dovrà necessariamente utilizzare come spiaggia libera? Paradossalmente gli altri concessionari eventualmente sì e lui no, solo perché dove era lui prima la spiaggia ora rimane libera mentre dove erano gli altri eventualmente continua la modalità concessoria solo perché “Eupalla” ha deciso così ?  Capite dove potrà portare l’assurdità e l’ irragionevolezza dell’ indennizzo elargito come una sorta di “TFR della sabbia” ? .

La situazione così come portata alle estreme conseguenze da una politica di incompetenti che solo per esigenze di consenso elettorale sono anni che ha deciso di non decidere (ecco forse spetterebbe a loro indennizzare il “legittimo affidamento creato, se e come dovuto) lasciando alla magistratura una funzione suppletiva in una materia di cui vorrebbe benissimo farne a meno, sta mettendo in serie difficoltà proprio gli enti locali territoriali( e le regioni) che avranno poi l’ arduo compito di gestire e controllare le future pubbliche evidenze.

Mala tempora currunt.

Roberto Biagini  presidente CO.NA.MA.L. Coordinamento Nazionale Mare Libero

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