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Concessioni spiagge. L’Antitrust ricorre al Tar contro rinnovo al 2033 deciso dal Comune di Rimini

I rinnovi delle concessioni delle spiagge fino al 2033 vanno revocati subito. In caso contrario, l’Antitrust porterà davanti ai giudici anche il Comune di Rimini, come ha già fatto con altre amministrazioni. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, lo aveva deliberato nella sua riunione del 30 marzo 2021. All’antitrust si era rivolto anche il presidente del Coordinamento Nazionale Mare Libero, Roberto Biagini, con un esposto nel dicembre del 2020. Un esposto che richiamava le sentenze nazionali ed Europea tutte in contrasto con la proroga concessa dal Parlamento italiano al 2033. Tesi di fatto fatta propria dall’Autorità garante della Concorrenza.

Scrive infatti, l’Antitrust: “In particolare, con la determina dirigenziale in questione, il Comune di Rimini ha disposto la proroga automatica di tutte le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative sino al 31 dicembre 2033, dando applicazione a una normativa nazionale (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi nn. 682, 683 e 684) che, ponendosi in contrasto con il diritto eurounitario, in particolare con gli artt. 49 e 56 TFUE e con i principi di concorrenza ed evidenza pubblica negli affidamenti, avrebbe dovuto essere disapplicata.”

Il Comune di Rimini non ha accolto il rilievo dell’Antitrust ed ha proceduto con la proroga. Preso atto del mancato adeguamento dell’amministrazione, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione dell’8 giugno 2021, ha disposto di impugnare al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna i 147 atti ricognitivi concernenti l’estensione al 31 dicembre 2033 delle concessioni demaniali marittime, adottati dal Comune di Rimini, e concernenti la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative.

L’azione dell’Antitrust ha visto coinvolti altri comuni costieri. Il garante della concorrenza ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio Draghi, affermando che l’estensione automatica fino al 2033 disposta dal precedente governo sarebbe illegittima e andrebbe annullata a favore degli immediati bandi pubblici.

Una tappa fondamentale dell’intricata vicenda delle concessioni demaniali con finalità turistiche sarà al Consiglio di Stato che si pronuncerà in adunanza plenaria il prossimo 13 ottobre 2021 sulla proroga delle concessioni demaniali.

Si tratta di una decisione importante e decisiva. Infatti in questo modo si mette fine a sentenze contrastanti dei Tar e delle stesse sezioni del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato in adunanza plenaria dovrà decidere:

1) se sia doverosa, o no, la disapplicazione, da parte della Repubblica Italiana, delle leggi statali o regionali che prevedano proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative; in particolare, se, per l’apparato amministrativo e per i funzionari dello Stato membro sussista, o no, l’obbligo di disapplicare la norma nazionale confliggente col diritto dell’Unione europea e se detto obbligo, qualora sussistente, si estenda a tutte le articolazioni dello Stato membro, compresi gli enti territoriali, gli enti pubblici in genere e i soggetti ad essi equiparati, nonché se, nel caso di direttiva self-excuting, l’attività interpretativa prodromica al rilievo del conflitto e all’accertamento dell’efficacia della fonte sia riservata unicamente agli organi della giurisdizione nazionale o spetti anche agli organi di amministrazione attiva;

2) nel caso di risposta affermativa al precedente quesito, se, in adempimento del predetto obbligo disapplicativo, l’amministrazione dello Stato membro sia tenuta all’annullamento d’ufficio del provvedimento emanato in contrasto con la normativa dell’Unione europea o, comunque, al suo riesame ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., nonché se, e in quali casi, la circostanza che sul provvedimento sia intervenuto un giudicato favorevole costituisca ostacolo all’annullamento d’ufficio.

3) se, con riferimento alla moratoria introdotta dall’art. 182, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, qualora la predetta moratoria non risulti inapplicabile per contrasto col diritto dell’Unione europea, debbano intendersi quali «aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» anche le aree soggette a concessione scaduta al momento dell’entrata in vigore della moratoria, ma il cui termine rientri nel disposto dell’art. 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il decreto dell’Antitrust

 

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