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Concessioni spiagge. I Comuni debbono revocare la proroga al 2033

In questi primi giorni di campagna elettorale si cominciano a leggere, o meglio si leggono senza soluzione di continuità visto che tali banalità sono nel DNA di molte forze politiche, le scontate farneticazioni in tema di “concessioni demaniali marittime”.

Lega:” attueremo noi con i futuri Decreti legislativi il diritto di prelazione per i concessionari uscenti”. Peccato che la legge delega non preveda il diritto di prelazione per nessuno (e non potrebbe in quanto già sanzionato dalla Consulta e dalla U.E.) e di conseguenza non può entrare negli atti “attuativi”, nei decreti governativi.

Fratelli d’ Italia: “fermeremo la legge concorrenza e i bandi sulle concessioni”. Come no, peccato che la “libera concorrenza” non si possa fermare se non accantonando la Costituzione o il Trattati europei.

Torniamo invece alla realtà lasciando perdere le barzellette.

Oggi 27 Agosto 2022 entra in vigore la Legge 5 Agosto 2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e a decorrere da tale data, ai sensi dell’art. 3 comma V, lettere a), b), c), di detta legge sono abrogati i commi da 675 a 683 dell’art. 1 della legge 145-2018 (legge Bilancio 2019) e le successive leggi che ne confermavano la validità.  In buona sostanza da oggi non esisterà più anche a livello “legislativo” la proroga al 31.12.2033 prevista dall’ allora Governo “giallo-verde” (Lega-M5S) per le concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo.

E’ bene che tutti i Comuni (e le Regioni) italiani come all’ epoca inviarono ai singoli concessionari demaniali le “note” ricognitorie con le quali accolsero la proroga al 2033, adesso, alla luce della entrata in vigore della “Legge concorrenza”, rendano noto con le stesse modalità e per ragioni di certezza giuridica e buona amministrazione, l’inconsistenza oggettiva degli atti precedentemente emanati, nonostante l’ effetto ablativo derivi direttamente dall’ abrogazione della legge “Centinaio”.

Roberto Biagini  presidente CO.NA.MA.L.

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