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Concessioni demaniali dopo Consiglio di Stato, una dirigente comunale di Rimini la vede così

Elisabetta Righetti, responsabile Unità Operativa Servizi Giuridici-Amministrativi del Comune di Rimini, è intervenuta sulla rivista specializzata  on line Ingenio su “Prospettive future delle concessioni demaniali marittime: il punto del Consiglio di Stato”.

E’ un argomento che Chiamamicitta.it ha trattato frequentemente negli ultimi mesi. E’ la priva volta, tuttavia che presentiamo un commento da parte di un dirigente della pubblica amministrazione. Ad oggi i commenti sono stati o delle categorie dei balneari oppure da parte della politica: assessori comunali, regionali, ministri o qualche leader di partito.

Elisabetta Righetti riprende i punti principale della sentenza del Consiglio di Stato:

  • Contrasto delle proroghe automatiche delle concessioni con il diritto eurocomunitario
  • Gli atti assunti in forza della normativa nazionale relativa alla proroga automatica sono tamquam non esset e vengono meno senza necessità di essere annullati
  • Modulazione degli effetti temporali della decisione al 31 dicembre 2023

Interessante è la parte che affronta le conseguenze della sentenza.

Elisabetta Righetti non ha dubbi: “Ora l’Adunanza plenaria chiarisce che oltre il 31 dicembre 2023 le concessioni in essere cesseranno di produrre effetti anche qualora il legislatore intervenisse con un ulteriore proroga in quanto tale norma, in contrasto con il diritto comunitario, dovrebbe essere disapplicata. Si pone pertanto la questione dell’applicazione di alcune disposizione del Codice della navigazione (in seguito CN, RD 327/42) ed in particolare degli articoli 1161 e 49”.

La Righetti ritiene anche che non sia applicabile l’art. 1161 CN:

“L’articolo richiamato disciplina il reato di occupazione abusiva di spazio demaniale e prevede che chiunque occupi abusivamente aree appartenenti, tra gli altri, al demanio marittimo è punito “con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un piu’ grave reato”. In ordine alla sussistenza della fattispecie di reato indicata, l’Adunanza plenaria chiarisce che anche se la proroga concessa dal legislatore nazionale va disapplicata in quanto in contrasto con la normativa comunitaria, ciò non comporta la produzione di effetti penali in capo ai concessionari”.

Elisabetta Righetti non elude nessun problema che la sentenza pone. Affronta in modo chiaro i temi più spinosi:

  • Incameramento delle opere di difficile rimozione
  • La demolizione delle opere prive di autorizzazione edilizia
  • Indennizzi per i concessione uscenti
  • Legittimo affidamento
  • Tutela degli investimenti effettuati
  • Diritto di prelazione dei concessionari uscenti
  • Durata delle concessioni future
  • Nuova gestione dei canoni

Per la lettura completa dell’articolo il link alla rivista

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