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Concessioni demaniali. La Corte Costituzionale boccia la legge regionale della Liguria

Com’ era ampiamente prevedibile la Corte costituzionale non lascia nessun spazio di “competenza” alle Regioni per individuare <<caratteristiche, tipologia, e marchi>> degli stabilimenti balneari tali da poter interferire con i principi euro unitari ormai costantemente recepiti, oltre che dalla giurisprudenza della Consulta, anche dai giudici ordinari e amministrativi.

Sono anni che esiste una corsa forsennata delle Regioni in soccorso dei “balneari” con tentativi atti a  “sanzionare” con le loro norme una sorta di differenziazione per le imprese turistico-balneari titolari di concessioni, prevedendo specifiche agevolazioni, che possano in qualche modo garantire, sotto le mentite spoglie di una facilitazione alla competitività nell’ apertura dei mercati, uno “staus quo” atto a consolidare il loro “perpetuo” diritto allo sfruttamento economico del bene demaniale tramite il consolidamento delle loro concessioni.

Conosciamo già il termine ultimo di scadenza delle concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo di cui si discute, del 31.12.2020, stabilito dall’ ultima proroga inserita nel “Decreto Crescita” del 2012 e di come le giurisdizioni apicali di legittimità ordinarie e amministrative, oltre alle corti di merito, disapplichino costantemente tale proroga e tutte le normative in contrasto con il diritto euro unitario, mutuando i principi giuridici “scolpiti” dalla sentenza della Corte di Giustizia del 14 Luglio 2016 nelle cause riunite C 458/14 e C 67/15 “Promoimpresa e Melis”.

La Regione Liguria, con propria legge 25/2017 ha tentato di accreditare le imprese balneari liguri come elemento del patrimonio storico-culturale e del tessuto sociale della Regione. Con la stessa norma, la Regione aveva previsto un «marchio di qualità» a tutela delle imprese balneari. Infine, interveniva sulla nozione di «avviamento» dell’impresa balneare, valorizzandone l’importo economico.

La Corte Costituzionale, sulla scorta di quanto prevede l’ art. 117 Cost. per l’ ennesima volta ha  ritenuto violati <<i principi di concorrenza>>, perché l’Unione europea impone il rispetto di principi di competitività e libertà di stabilimento ( se una legge regionale incide sulle modalità di scelta del concessionario, limitando una gara, danneggia la concorrenza). Inoltre, poiché altre imprese eventualmente concorrenti non potrebbero ottenere il riconoscimento di «modello tipico di insediamento balneare ligure»,   sarebbe alterata la par condicio tra i diversi aspiranti concessionari.

È stato anche “bollato” contrario <<alla libera concorrenza il riconoscimento del ruolo sociale, economico, turistico, storico e culturale delle imprese balneari locali>>, con la conseguenza che non può esserne riconosciuto un «marchio di qualità».

In sintesi, la Corte elimina un altro tentativo (l’ ennesimo) di riconoscere particolare qualità alle imprese balneari esistenti, accordando particolari ed ingiustificate preferenze.

Essendo ancora “sub iudice” il vaglio di costituzionalità di una’altra legge Ligure, ( la 26/2017 sulla durata trentennale delle concessioni balneari), vedremo prossimamente cosa pronunceranno i giudici della Consulta anche se è abbastanza prevedibile e scontato l’esito.

Il testo integrale della sentenza 

Roberto Biagini

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