Ritengo opportuno ritornare sulla questione della diffida dal sottoscritto inviata all’Agenzia del Demanio e alla Capitaneria di Porto di Rimini ai fini dell’applicazione dell’art. 49 del Cod. Nav. (“Devoluzione opere non amovibili”) riportata anche da Chiamamicittà.it, alla luce della risposta inviatami dal Comandante della Capitaneria di Porto di Rimini, C.F. (CP) Pietro Micheli, che ringrazio per la sua cortesia.
Come ormai è risaputo da tutti coloro che si interessano delle problematiche relative alle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo, la svolta decisiva in tale complessa materia si è avuta con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE, sentenza 14 luglio 2016, pronunciata nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15), la quale ha espresso l’inequivocabile principio secondo cui contrasta con il diritto comunitario “la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati”.
In buona sostanza, sia il rinnovo automatico delle concessioni – proroga al 31.12.2020 da parte del D.L 18 ottobre 2012 convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221 -, sia l’assenza di evidenze pubbliche comparative per la loro assegnazione, contrasterebbero con il principio della “libertà di stabilimento, di non discriminazione, di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56 e 106 del TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (Bolkestein)”.
Corollari di tale pronuncia sono altresì state le recenti sentenze dei due massimi organi di giustizia ordinaria e amministrativa italiani (Corte di Cassazione, sezione III, 14.05.2018 n. 21281 e Consiglio di Stato, sezione VI, 12.02.2018 n. 873 ) i quali hanno ribadito non conforme al diritto comunitario, il cosiddetto “Emendamento Salva Spiagge” – art. 24, comma 3 septies, D.L. 113/2016 (DECRETO ENTI LOCALI) convertito con la legge 160/2016 – nella parte in cui si occupa di “stabilizzazione di rapporti derivanti da concessione demaniali a scopo turistico ricreativo”. Essi hanno confermato le pronunce dei giudici di merito nazionali che avevano bocciato il Decreto “Enti Locali” ut supra dichiarando (e quindi disapplicandolo ai casi a loro sottoposti) una parte di tale normativa, appunto l’art. 24, comma 3 septies, non conforme ai principi “euro unitari”.
IL Comandante Micheli, rispondendo alla mia diffida, si è integralmente riportato alla risposta inviata, al tempo del suo mandato, dal Comandante Di Domenico al Comune di Rimini in data 14 Febbraio 2013 che sostanzialmente affermava in sintesi questi punti: 1) La procedura ex art. 49 CP è relativa solo per le concessioni rilasciate per “atto formale”; 2) Non esiste un obbligo di valutazione della “inamovibilità” per quelle rilasciate “per licenza”; 3) Le proroghe concesse dalla legge “garantiscono piena continuità degli effetti giuridici di ciascun atto di concessione “; 4) Sono fatti salvi i casi in cui nella sua attività di controllo il Comune di Rimini non riscontri casi di realizzazione di manufatti di difficile rimozione, nel contesto di concessioni rilasciate per licenza, con attivazione immediata di denunce di reato alla Procura della Repubblica; 5) Soli in questi ultimi casi potrà attivarsi una procedura di incameramento, sempre che gli immobili realizzati possano risultare conformi agli strumenti urbanistici in quanto, in caso non lo siano, è necessario disporre lo sgombero delle opere abusivamente realizzate.
Bene: è chiaro che la situazione alla luce delle innovazioni giurisprudenziali contenute nelle sentenze sopra riportate non può più essere quella contestualizzata dal Comandante Di Domenico nella “nota di San Valentino” del 2013 ut supra. Il quadro giuridico è radicalmente cambiato ed in ogni caso mi permetto di dissentire in ordine a quanto riportato dalle due missive della Capitaneria di Porto.
Il Comune di Rimini ha da tempo attivato i controlli edilizi-urbanistici, di iniziativa e/o delegati dalla Procura della Repubblica, in quanto molti Chioschi-Bar hanno chiesto ed ottenuto sanatorie edilizie e per molti altri è in corso una capillare verifica per comparare l’attuale conformazione planimetrica (stati di fatto) con l’attuale “piano spiaggia” (Piano Particolareggiato dell’Arenile) e con il progetto pilota originario degli anni ’70. Quest’ultima valutazione si è resa necessaria per valutarne la legittimazione ai fini edilizi. Ci sono anche state verifiche, necessarie in sede di esame delle sanatorie, in ordine alla valutazione e compatibilità “sismica” di tali manufatti, che forse potrebbero aiutare nell’ottica dell’accertamento della “facile o difficile amovibilità” degli stessi. In ogni caso mi risulta che in certi casi i procedimenti demolitori, come d’obbligo, sono stati attivati.
Allo stesso tempo è stata la stessa Capitaneria di Porto in data 22 settembre 1999 a convocare l’apposita “Commissione” volta ad attivare la procedura di incameramento ex art. 49 cod. nav. per un Chiasco-Bar oggetto di una concessione “per licenza” (quindi non per “atto formale”) al fine di verificarne “la facile o non facile amovibilità” ( TAR Emilia Romagna -Sentenza n. 664/2012- Chiosco -Bar “Villa” a Rivazzurra-Rimini RG 457/2000 ). Ricordo che per costante giurisprudenza i verbali redatti dalla “Commissione” all’ esito di questa specifica procedura rientrano nella tipologia dei meri atti ricognitivi di un effetto traslativo (incameramento) che si verifica automaticamente al momento dello spirare della concessione e che quindi tali opere di difficile rimozione rimango acquisite al demanio marittimo “ope legis”.
In conclusione, dal momento che la proroga al 31.12.2020 prevista dal D.L 18 ottobre 2012 convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221-, è risultata non conforme all’ordinamento comunitario (stessa sorte toccata al “Decreto Salvaspiagge“), cadono anche le pregiudiziali connesse alla diatriba giurisprudenziale sulle differenze tra proroga-rinnovazione-scadenza che forse potevano avere una ragione giuridica ante sentenza del CGUE del 14 Luglio 2016 ma non certamente ora. Ricordo inoltre che sono soggetti “al principio del primato del diritto dell’ Unione” tutti gli organi dell’amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali, nei confronti dei quali i singoli sono pertanto legittimati a far valere una disposizione comunitaria contrastante con un atto interno. In buona sostanza tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) – tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi – sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme del diritto UE.
E’ per questo che ritengo non conveniente per nessuno ed alquanto inopportuno, “rimpallare le responsabilità ad altri”. Gli organi dello stato e quelli degli enti locali devono collaborare nell’interesse dei cittadini e della comunità anche se la materia è ostica come quella “degli incameramenti” e, se posso fornire un suggerimento, è bene che venga convocata al più presto una riunione tra Agenzia del Demanio, Capitaneria di Porto e Amministrazioni Comunali al fine di iniziare un percorso comune volto all’accertamento di quello che è stato costruito sull’arenile e non attendere che siano “altre autorità a convocare il tavolo” come è successo recentemente in tema di attribuzioni di rendite catastali dell’arenile a fini impositivi.
Roberto Biagini