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Concessioni demaniali. C’è poco da brindare. E’ solo una proposta di legge e poco chiara

La prima questione da esaminare è il tipo di provvedimento licenziato  in C.D.M. : non è stata approvata nessuna legge di delegazione ( o legge delega che dir si voglia) per il semplice motivo che non è compito del Governo approvare tali atti normativi. La legge delega, secondo l’ordinamento costituzionale italiano, è una legge formale approvata dal Parlamento, che delega il Governo ad esercitare la funzione legislativa su di un determinato oggetto.
Ieri è stato semplicemente “licenziato” uno dei tanti D.D.L. ( disegni di legge ) che rientrano nelle prerogative di iniziativa legislativa dell’ Esecutivo.

Adesso sarà competenza del Parlamento ad intraprendere la procedura della legge di delegazione, che altri non è se non una legge ordinaria approvata dalle Camere sempre con la procedura normale di esame e di approvazione diretta (art. 73 Cost.).

Nel suo testo deve contenere l’espressione dei vincoli costituzionali ( determinazione di principi e criteri direttivi, tempo limitato di validità della delega entro il quale il Governo può esercitarla e oggetti, cioè materie, definiti ) . Tali ulteriori vincoli sono a garanzia delle prerogative del Parlamento, a impedire che il Governo possa sostituirsi alle Camere, arrogandosi di fatto la funzione legislativa. La delega è conferita al Governo, ossia al Presidente del Consiglio e ai ministri nel loro insieme, e pertanto al Consiglio dei ministri. Gli atti aventi forza di legge emanati dal Governo, di cui è fonte la legge di delega, sono detti decreti legislativi (o anche decreti delegati).
Saranno quest’ultimi nel momento in cui verranno emanati ( e se verranno emanati) a normare la delicata materia.

Capisco che “l’ indebolimento del Parlamento a scapito dell’ Esecutivo ” fosse uno degli obiettivi, anche non tanto celati, dei promotori della riforma costituzionale e che saremmo dovuti entrare, per alcuni, nell’ era del “ Senato delle Autonomie con compiti di pubblica sicurezza “ ( fortunatamente il 4 Dicembre scorso gli italiani l’ hanno pensata diversamente) ma la vigente Costituzione è ancora in grado di resistere e segnare con la matita blu gli errori di chi la vuole tutt’ ora manipolare per apporsi medaglie sul petto si scarso valore e contenuto come vedremo.

E’ bene ricordarsi, innanzitutto, che l’ Unione Europea, già quest’estate subito dopo la pronuncia della Corte di Giustizia, abbia avanzato molte perplessità in ordine alla ipotesi di “bozza di legge delega” in materia di concessioni demaniali marittime presentata dalla delegazione governativa italiana, composta dal Sottosegretario per le Politiche Europee Sandro Gozi, dalla Prof.ssa Lucia Serena Rossi e dalla dott.ssa Daniela Gottuso , al Direttore Generale della D.G. Crescita, Lowri Evans.
I motivi di frizione, ricordiamolo erano questi :

<< L’ idea di incentivare la crescita economica è perfettamente condivisibile e corrisponde in pieno all’orientamento generale della Commissione >>. Allo stesso tempo << è bene privilegiare il dialogo rispetto alla formalizzazione delle procedure d’ infrazione >>.

Vediamo, però, quali aspetti l’ Europa ritiene fondamentali, appunto per << privilegiare il dialogo e per evitare trappole per strada >>.

A) Tempi di applicazione: << concordiamo un calendario per l’ effettiva applicazione del sistema comprensivo di un periodo transitorio e tempi limite per l’ adozione della legge delega e applicazione da parte di Regioni e Comuni di criteri di valutazione >>

B) Distinzione tra ammortamenti e profitti futuri : Secondo la Evans << la Corte ha chiarito nettamente la differenza tra legittima aspettativa degli operatori di ammortizzare gli investimenti passati e il desiderio di proroga per ottenere guadagni futuri ( non compatibili con i principi U.E. ) . In altri termini la Commissione ribadisce che << le misure d’ indennizzo devono essere adeguate, proporzionate, ma dove diventassero eccessive o si creasse una preferenza ovvia per gli attuali esercenti, si lederebbe il principio di libera concorrenza ( altro elemento di incompatibilità) . Distinzione tra la stima degli ammortamenti e avviamento delle imprese : sempre secondo la Evans: << è lecita una valutazione proporzionata per la prima ( stima degli ammortamenti …documenti contabili alla mano ). Riconoscere invece un valore di avviamento, oggetto di un pagamento da parte del nuovo concessionario a quello uscente, potrebbe invece configurare un vantaggio indebito per gli attuali concessionari >> La Evans ha ribadito “forti perplessità” alla considerazione della Prof.ssa Rossi sulla parità di trattamento tra tra imprese attive in ambito privato e e quelle operanti su concessione.

C) Esperienza degli operatori : La Evans, anche su questo punto ha ribadito ( il punto è scriminante ) che il << nuovo quadro dovrebbe guardare al futuro e non al passato >> . L’ Unione Europea indica uno scenario allo Stato Italiano deputato a presentare << un sistema che faciliti l’ ingresso di nuovi operatori e non sembri invece costruito per tutelare quelli attuali >>. L’ obiettivo finale, ribadisce la Evans, è quello << di essere il meno restrittivi possibile >>.

E’ chiaro che la proposta dalla proposta di D.D.L. licenziata dal C.D.M. non emerge nulla in modo puntuale ( attenzione “ all’ adeguato periodo transitorio per l’applicazione della disciplina di riordino” sul quale la U.E. ha già storto il naso più di una volta) in quanto saranno i successivi Decreti Legislativi governativi a stabilire in modo dettagliato la disciplina della materia sulla base della Legge di Delegazione che approverà il Parlamento e solo in quel momento sarà è possibile saperne di più sul rispetto dei principi dell’ ordinamento comunitario : sempre che intanto l’ Unione Europea non ci apra l’ ennesima procedura di infrazione non ritenendo in linea la stessa Legge di Delegazione una volta approvata dal Parlamento .

Attenzione però ad un punto fondamentale che non è ben chiarito per il semplice motivo che è uno dei più politicamente controversi .

A differenza dell’ Intesa Stato Regioni dell’ 8 Febbraio 2011, dove veniva specificamente disciplinato (art. 6 ) “ L’ indennizzo a favore del concessionario uscente “ in caso di scadenza o cessazione anticipata della concessione, nulla sul punto prevede il D.D.L. licenziato in quanto al capo a) dell’ art. 1 vengono disciplinati i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni ( << prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell’esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, nonché lacuali e fluviali, per finalità turistico ricreative >> ) e non sono, di contro, minimamente prese in considerazione le modalità di indennizzo per gli attuali concessionari che alla prima e futura pubblica evidenza non risulteranno più concessionari per far posto ad altri.

Immagino già le obiezioni al punto : a) ci penserà la normativa transitoria in prima applicazione; b) è detto, anche se non specificato, quando si parla di “ riconoscimento e tutela degli investimenti” ( certo però per chi sarà affidatario nella procedura di affidamento e non per chi ne uscirà: il punto è chiaro); c) verrà meglio specificato nei Decreti Legislativi; oppure, ritengo sia quello che la politica abbia in mente, “ ci penseranno in futuro le Regioni in accordo con i Comuni”.

Vedremo.

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