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Concessioni demaniali. Anche Agenzia del Demanio “scarica” sul Comune

Dopo la risposta del Comandante della Capitaneria di Porto di Rimini del 10 Ottobre u.s. pubblicata su Chiamamicittà il successivo 12 Ottobre, anche “La Direzione Regionale Emilia Romagna” dell’Agenzia del Demanio, che ringrazio, ha risposto alla diffida da me inviata il 29 Agosto 2018 in ordine all’applicazione (mancata) delle procedure previste  dall’art. 49 del Cod. Nav. (“Devoluzione opere non amovibili”).

Anch’essa (Agenzia) si riporta ad una propria nota prot. 26857 del 02.10.2012, dove indicava nella “Capitaneria Porto”, in qualità di amministrazione a cui compete la tutela degli usi pubblici del mare,  “il soggetto a cui spetta l’attivazione della procedura amministrativa in parola (incameramento)  su segnalazione dell’Ente gestore (Comune di Rimini)”.

In buona sostanza anche l’Agenzia del Demanio “individua” nel Comune di Rimini, nell’Ente gestore delle concessioni,  il soggetto giuridico che avrebbe l’onere di sollecitare la Capitaneria di Porto, a cui fa capo l’avvio del procedimento di incameramento ex Art. 49 C.N., in quanto “ogni determinazione in merito alla scadenza dei titoli concessori”, rientra, a dir loro (Capitaneria di Porto e Agenzia del Demanio), nelle funzioni di gestione di competenza dell’amministrazione comunale.

Come ho già precedentemente sostenuto non condivido questa impostazione.

1) La  proroga al 31.12.2020 prevista dal D.L 18 ottobre 2012 convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221-, è stata dichiarata non conforme all’ordinamento comunitario (stessa sorte è toccata “a cascata” al “Decreto Salvaspiagge“ dell’ Agosto  2016), dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 14 luglio 2016, pronunciata nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15);

2) sono soggetti  “al principio del primato del diritto dell’Unione”  tutti gli organi delle pubbliche amministrazioni competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge), tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi e di conseguenza sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme del diritto UE.

Per questo sostengo che i  “funzionari” della Capitaneria di Porto di Rimini e quelli dell’Agenzia del Demanio non abbiano bisogno di sentirsi dire dal Comune di Rimini (Ente gestore) che una pronuncia giurisdizionale della Corte di Giustizia, recepita dal “giudice nazionale italiano” (ordinario e amministrativo), ha dichiarato non conforme al diritto dell’Unione europea la proroga al 2020 della durata delle concessioni e che i massimi organi della giustizia ordinaria (Cassazione) e amministrativa (Consiglio di Stato) abbiano ritenuto non applicabile il “Decreto Salvaspiagge “ (che avrebbe dovuto disinnescarne gli effetti), in quanto anch’esso in contrasto con il diritto euro unitario.

Comunque,  visto che le due autorità pubbliche “rimandano la questione al Comune di Rimini”, sarà  mia cura, a questo punto,  rivolgermi, ancora, direttamente a quest’ultimo, per conoscere le sue determinazioni in ordine all’attuale vigenza ed efficacia delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo e magari affinché ricordi, noi si sa mai, alle due autorità ut supra che “il mondo demaniale marittimo” dal 14 Luglio 2016 ha subito dei cambiamenti direi irreversibili e che nessuno ormai può ritenersi immune dall’averne assunto consapevolezza.

Roberto Biagini

La risposta di Agenzia del Demanio:

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