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PER CAPIRE COS’È DAVVERO IL PARCO DEL MARE

Con l’esclusivo intento di chiarire alcune questioni onde evitare che si continui a “navigare a vista” su di un tema così delicato e politicamente importante, cerco di riassumere i tratti salienti della “Delibera di indirizzo n. 72 del 5 Agosto 2015” in modo che tutti possano rendersi conto di cosa essa dica (è essenzialmente un atto preliminare ad Accordi Urbanistici e Patrimoniali futuri tra Enti Pubblici Territoriali, e tra privati ed Amministrazione Comunale) e non dica (non interviene assolutamente, né direttamente, né indirettamente, sul problema della “Direttiva Bolkestein” e non trasferisce nessun diritto, nessuna facoltà previste dalle concessioni, dall’arenile al futuro lungomare).

  1. La delibera di indirizzo ha come finalità considerazioni esclusivamente urbanistiche e patrimoniali in quanto è preordinata a disciplinare: a) il rapporto e le modalità attuative del futuro carico urbanistico Parco del Mare – Arenile disciplinando altresì le modalità di presentazione dei progetti di riqualificazione-rigenerazione urbana; b) la quantificazione ed il corrispettivo del diritto di superficie concesso dal Comune di Rimini su propri beni immobili ai privati, i diritti e i doveri di chi vincerà i futuri bandi sui migliori progetti di riqualificazione del Parco del Mare.
  2.  Essa è preliminare alla definizione di futuri accordi previsti dalla legislazione urbanistica (Accordi di Programma, Accordi di Pianificazione, Accordi Territoriali) per modificare gli attuali strumenti urbanistici (PSC-RUE-PRG Piano Particolareggiato dell’ Arenile) in linea con gli indirizzi amministrativi di mandato ed in particolare con le linee del Masterplan e del Piano Strategico.
  3. Non ha nessuna correlazione con la quaestio delle assegnazione per pubblica evidenza delle attuali concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative in quanto non può disciplinare tale materia.
  4. Non può intervenire sui i diritti derivanti da tali concessioni agli attuali chioschisti e/o titolari di stabilimenti balneari. In buona sostanza non si pensi che tali diritti in capo a questi ultimi che conferiscono facoltà di utilizzo degli attuali beni del demanio marittimo attribuiti, appunto con concessione demaniale marittima a scopo turistico-ricreativo, possano transitare-decollare dalla “spiaggia” al futuro sedime del Parco del Mare.
  5. I bagnini ed i chioschisti potranno partecipare, come qualsiasi altro cittadino, alla presentazioni di progetti che potranno eventualmente conferire loro, ex novo, questo sì, futuri diritti di superficie per Bar, Chioschi, Ristoranti, Pub, Piscine, ecc,…sul sedime del nuovo Parco del Mare, bilanciando il carico urbanistico previsto dalla delibera: a) riduzione di cubature in spiaggia; b) aumento ( in quanto previste ex novo ) sul futuro sedime del Parco del Mare.
  6. Dubito fortemente che i principi di diritto comunitario possano autorizzare qualsivoglia preferenza, vantaggio, prelazione, da attribuirsi con legge e/o con atto amministrativo per la futura evidenza pubblica delle attuali concessioni demaniali marittime a finalità turistico ricreative, a coloro, singoli o in “cartello”, che saranno titolari di un futuro diritto di superficie sul sedime del Parco del Mare per essersi aggiudicati i progetti di riqualificazione.

Roberto Biagini

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