In Provincia di Rimini, e non da oggi, a Santarcangelo e a Coriano i rispettivi Comuni proibiscono botti e fuochi d’artificio nei giorni di Capodanno e oltre . Un’analoga iniziativa presa a Roma dalla sindaca Virginia Raggi ha fatto molto discutere ed è stata poi bocciata dal Tar del Lazio, dopo un ricorso dei produttori pirotecnici.
Ma come stanno esattamente le cose? I sindaci possono proibire o no i botti?
Gabriele Florindi, sindaco di Città S.Angelo (Pescara) ha diffuso un documento proveniente dal Ministero dell’Interno che dovrebbe sgombrare il campo da ogni dubbio:
“Sono illegittime le ordinanze che vengono adottate dai sindaci ex art.54, comma 4, del decreto legislativo n°267 del 2000 per vietare l’utilizzo dei fuochi d’artificio (petardi e simili) – scrive il Ministero che poi spiega – Infatti, non sussistono i presupposti della contingibilità e urgenza necessari per poter adottare l’ordinanza sindacale. Inoltre – prosegue la nota – ai sensi dell’art. 29, comma 5 del decreto Legislativo n° 123 del 29 luglio del 2015, spetta al Prefetto e non al Sindaco l’autorità di sorveglianza sul mercato per quanto riguarda gli articoli pirotecnici.”
Il parere del Ministero, protocollo n°18798 dello scorso 9 dicembre, é stato quasi integralmente diramato dalla Prefettura di Rovigo con la circolare n° 6096 del 16 dicembre.
Dunque le ordinanze corianesi e clementine sono valide o no? Se qualcuno sarà multato per non averle rispettate, a chi darà ragione un giudice?