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Banche, poste, hotel e produzioni: la Regione chiarisce i dubbi sulle limitazioni

La Regione Emilia-Romagna sta emanando una nuova ordinanza che riprende la precedente approvata il 20 marzo.

La nuova ordinanza contiene anche alcune risposte alle richieste avanzate da alcuni settori di servizi e produzione coinvolti nelle misure restrittive.

In particolare questi alcuni commi dell’ordinanza diversi da quella precedentemente approvata

  • Possono proseguire la propria attività le aziende di logistica e magazzino limitatamente alla gestione di merci la cui ricezione, immagazzinamento,lavorazione e spedizione (anche finalizzata alla vendita al dettaglio attraverso piattaforme di vendita al dettaglio on line) sia connessa ad attività o filiere riguardanti beni essenziali compresi nell’allegato 1 del dpcm 11 marzo 2020.
  • In caso di assenza o di impossibilità di utilizzo dei servizi bancomat o postamat, o per l’esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessità, le agenzie possono provvedere all’apertura straordinaria e temporanea delle loro sedi, limitando l’accesso al solo personale strettamente necessario e ricevendo i clienti solo su appuntamento, garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020.
  • Sono chiusi al pubblico gli studi professionali, le sedi dei patronati, dei sindacati e delle associazioni di categoria. L’attività è resa con modalità di lavoro agile. Il personale ammesso a lavorare in presenza presso le sedi non può superare il numero di una unità per ciascun servizio ed in ogni caso non più di una unità per ciascuna stanza. Allo scopo di garantire l’esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessità, è possibile provvedere all’apertura straordinaria e temporanea delle sedi e ricevendo i clienti solo su appuntamento, garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020.
  • Tutte le strutture ricettive comunque denominate sono chiuse. L’accoglienza degli ospiti viene sospesa dall’entrata in vigore del presente provvedimento. La presenza degli ospiti nelle strutture al momento dell’entrata in vigore dell’ordinanza non si protrae oltre un tempo massimo di settantadue ore. Sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture operanti per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore dell’Ordinanza per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio.

ORDINANZA 24 MARZO 2020 – DECRETO 48_2020.pdf.pdf

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