Nei giorni scorsi una signora è stata cacciata con le cattive maniere dalla spiaggia perché aveva steso il telo sul bagnasciuga di uno stabilimento balneare di Rimini nord. Riprendendo la notizia è necessario cercare di porre l’ attenzione anche su un paio di aspetti per lo più taciuti dai “mass media” ma che sicuramente rivestono una certa importanza: a) la legittimazione del concessionario demaniale a “contestare” la violazione dell’ ordinanza balneare e ad “ordinare” la liberazione della zona di libero transito occupata con l ‘asciugamano; b) “la morfologia della battigia, l’allungamento costante dell’ arenile riminese” che indirettamente influiscono sulla dimensione della fascia di libero transito.
Vediamo: 1) L’ ordinanza balneare 2018 del Comune di Rimini prevede all’ Articolo 9 – Disposizioni finali.
“E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza. I trasgressori saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente dalle Autorità a ciò preposte“.
Bene, tra le autorità a ciò preposte non rientra certamente “il bagnino” il quale non ha nessuna legittimazione a contestare nulla a nessuno nè, tanto meno, a “ordinare” come atto consequenziale, il ripristino della situazione precedente cioè “rendere libera” la fascia di libero transito dall’ingombro dell’asciugamano e di chi lo ha steso. Egli, come qualsiasi cittadino, può solo chiamare le “Autorità a ciò preposte” ( Guardia Costiera, Polizia Municipale, Squadra Nautica della P.S., ecc. ) e comunicare loro che non viene rispettata l’ ordinanza balneare.
E’ chiaro che ciò non impedisce al “bagnino” (come a qualsiasi altro cittadino, ripetizione doverosa ) di far presente a chi occupa la fascia di libero transito che ciò è vietato dall’ ordinanza balenare. Far presente è una cosa; contestare ed ordinare un’ altra.
2) Vediamo il secondo aspetto: dove finisce la perimetrazione della concessione demaniale marittima per scopi turistico ricreativi e dove inizia la fascia di libero transito. Riprendiamo l’ordinanza balenare. Articolo 2 – Prescrizioni sull’uso delle spiagge – “ La fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, nelle zone sotto indicate è determinata come segue:
– metri 5,00 nella zona di Rimini Nord dal confine con il Comune di Bellaria fino al porto canale;
– metri 20,00 nella zona di Rimini Sud dal bagno 1 sino al confine con il Comune di Riccione.
Le misure di cui sopra debbono calcolarsi con riferimento al medio mare” .
E’ chiaro che nel tempo la nostra spiaggia si è “notevolmente” allungata e i riferimenti per calcolare il “medio mare” si sono spostati.
La domanda sorge spontanea: quanti sono i “concessionari di zone di spiaggia” che hanno chiesto il cosiddetto “ampliamento della concessione per avvenuto ripascimento”, conformando la situazione venutasi a creare in fatto (maggior spazio per mettere i lettini e gli ombrelloni) a quella di diritto ? In buona sostanza siamo sicuri che tutti coloro che hanno beneficiato dell’ incremento di “spiaggia” si sono adoperati per consegnare all’ ufficio demanio dei vari comuni la planimetria aggiornata della propria concessione demaniale marittima a scopo turistico ricreativo, chiedendo l’ampliamento di essa e di conseguenza versando all’ erario un canone maggiore ?