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Rimini. Consiglio di Stato sdogana le vasche idromassaggio sulla spiaggia

Raramente una Soprintendenza soccombe in un giudizio amministrativo. Raramente perché le motivazione dell’organo di tutela del Paesaggio (in questo caso) usa argomenti sempre accolti da giudici dei tribunali amministrativi.

Questa volta il Consiglio di Stato (sentenza pubblica l’11 giugno 2018)  ribalta una sentenza del Tar dell’Emilia Romagna e da torto alla Soprintendenza.

Il fatto riguarda l’installazione delle vasche idromassaggio sull’arenile.

Nel 2003 il Soprintendente ha annullato l’autorizzazione, per l’installazione di n. 2 vasche idromassaggio completamente interrate con pedana in legno, presso lo stabilimento balneare N. 62. (Anche altri stabilimenti balneari subirono analogo annullamento e relativo ricorso al Tar)

Contro il provvedimento della Soprintendenza i gestori degli stabilimenti balneari fanno ricorso al Tar che con sentenza del 2013 confermano il diniego delle Soprintendenza.

Il Consiglio di Stato ribalta quella decisione in modo definitivo(almeno per questi ricorsi).

Scrivono nella sentenza i giudici del Consiglio di Stato:
“L’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal comune, sotto un primo profilo relativo alla compatibilità con la pianificazione, ha premesso che, pur non essendo ancora efficace lo specifico programma pianificatorio del “piano dell’arenile” cui rimanda il PRG, l’intervento dovesse ritenersi compatibile con il piano territoriale di coordinamento provinciale.”
In senso paradigmatico via via più specifico del percorso motivazionale seguito, il Comune ha di seguito, dapprima, individuato nel dettaglio l’area d’intervento, coincidente con “la fascia di arenile tradizionalmente riservata ai servizi, a ridosso della strada litoranea e quindi più arretrata rispetto alla linea di battigia”; per poi considerare, quanto a tipo morfologia e dimensioni delle opere, che “l’intervento in oggetto si configura come installazione di strutture precarie, amovibili e temporanee, la cui “struttura presenta dimensioni e caratteristiche tali da non precludere ulteriormente la permeabilità visuale tra la spiaggia e l’abitato retrostante”; e che, infine, l’installazione delle strutture non presuppone l’impermeabilizzazione aggiuntiva dei suoli. In questa cornice argomentativa, l’autorizzazione comunale s’iscrive in modo esemplare nella sintassi di un modello di ragionamento che dà espressamente conto – anche sul piano lessicale – della compatibilità dell’intervento con il vincolo paesaggistico.”

Il Consiglio di Stato ritiene generiche  invece le motivazioni  della Soprintendenza: “Viceversa la motivazione del provvedimento d’annullamento della Soprintendenza, oggetto d’impugnativa, nel lamentare che l’intervento edilizio “risulta incoerente con la percezione armonica del paesaggio… in cui le visuali prospettiche dall’entroterra verso il mare e da un punto all’altro della costa si sommano e si concentrano in modo tale da esprimere con grande intensità i valori paesaggistici dell’ambiente del mare”, data la polisemia dell’aggettivazione impiegata, è generica ed indefinita già sul piano semantico – prima ancora che giuridico.E che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di prime cure, non ha alcun riscontro oggettivo con il caso concreto né contiene alcun concreto elemento per ritenere – anche in via inferenziale – illegittima l’autorizzazione comunale. Il Consiglio di Stato ritiene, in definitiva,  poco motivato il diniego della Soprintendenza

Per questi motivo il Consiglio di Stato accoglie l’appello e legittima le vasche idromassaggio “incriminate”.

Nel frattempo nel 2005 è stato approvato il piano dell’arenile che prevede nella fascia “B” comma ccura e salute del corpo: spazi per ginnastica, massaggi ed idromassaggi, bagni terapeutici, ecc…

Per il testo della sentenza clicca qui

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