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Concessioni spiagge, La Corte Costituzionale boccia legge Regione Abruzzo. Evidenze pubbliche inevitabili

Ennesimo intervento della Corte Costituzionale in tema di concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo a brevissima distanza dalla sentenza n. 109 del 30 maggio scorso ed ennesima “bocciatura” di una legge regionale che disciplinava il cosiddetto “legittimo affidamento per il concessionario uscente” .

Con la sentenza n. 118 pubblicata il 7 Giugno 2018, la Consulta ha dichiarato Costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 27 aprile 2017, n. 30 (Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari), ritenendolo in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione.

La Presidenza del Consiglio ricorrente illustra, innanzitutto, l’oggetto e le finalità della predetta legge regionale, che all’art. 1, non censurato e quindi pienamente vigente, << garantisce l’esercizio omogeneo delle funzioni amministrative in materia di uso del demanio marittimo-ricreativo da parte dei Comuni costieri; il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime su aree disponibili con finalità turistico-ricreative in base a procedure di selezione secondo criteri obiettivi di imparzialità, di trasparenza e di pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, così come previsto dall’art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25 >>.

Di contro le censure vengono indirizzate verso il successivo art. 3 della medesima legge regionale, rubricato «Funzioni della Regione e dei Comuni», il cui comma 3 stabilisce che «nell’esercizio delle proprie funzioni i Comuni garantiscono che il rilascio di nuove concessioni avvenga senza pregiudizio del legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009».

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione impugnata comporterebbe una «evidente invasione della sfera di competenza esclusiva riservata alla legge statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile», con ciò violando l’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), Cost. >>
A sostegno delle censure prospettate, il Presidente del Consiglio dei ministri ripercorre i passaggi che hanno segnato l’evoluzione dell’ordinamento nazionale nell’ottica dell’adeguamento di quest’ultimo ai vincoli posti dal diritto dell’Unione europea, come interpretati dalla Commissione europea e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, con specifico riferimento al quadro normativo nazionale nella materia delle concessioni del demanio marittimo a uso turistico-ricreativo.

A fronte di dette argomentazioni ( curioso La Regione Abruzzo non si sia costituita in giudizio per difendere la propria legge) il ricorrente ha ritenuto che tale disposizione prefigurerebbe «una tutela dell’affidamento secondo forme specifiche e proprie della Regione Abruzzo, in base a scelte rimesse ai comuni», in contrasto con il principio secondo cui le modalità di tutela dell’affidamento dei concessionari uscenti debbono essere regolate in maniera uniforme sul piano nazionale, in modo da assicurare una effettiva tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra gli aspiranti concessionari, al cui presidio sarebbero posti i titoli di competenza esclusiva dello Stato invocati dalla difesa erariale.

D’altra parte, sostiene la Consulta, le uniche forme di tutela dell’affidamento che i Comuni, nell’esercizio delle facoltà loro delegate dalla disposizione impugnata, potrebbero in concreto apprestare consisterebbero, o nella proroga delle concessioni esistenti, ovvero nell’imposizione ai concessionari subentranti dell’obbligo di indennizzare i concessionari uscenti. Ciò si desumerebbe in particolare dalla clausola di invarianza di spesa prevista dall’art. 4 della medesima legge regionale, che all’evidenza esclude che la tutela dell’affidamento dei concessionari uscenti possa essere posta a carico della pubblica amministrazione.

Entrambe tali soluzioni, sostiene però la Consulta, a prescindere dalla questione della loro liceità o meno alla stregua del diritto dell’Unione europea, << inciderebbero necessariamente sulle materie della tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile, riservate alla competenza esclusiva dello Stato >>.

Infatti, insiste la Corte << la giurisprudenza costituzionale ha più volte sottolineato che i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni su beni del demanio marittimo devono essere stabiliti nell’osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale in forza dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (da ultimo, sentenze n. 157 del 2017 e n. 40 del 2017).

Invece demandando genericamente ai Comuni la determinazione delle modalità concrete con cui tutelare il legittimo affidamento dei titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 30 dicembre 2009 nell’ambito delle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni, <><<la disposizione regionale impugnata affida alla discrezionalità delle amministrazioni comunali l’adozione di misure che, qualunque ne sia la concreta configurazione, necessariamente inciderebbero in senso limitativo sulla materia della tutela della libera concorrenza e della parità di trattamento tra tutti gli aspiranti alla concessione, materia che deve ritenersi riservata alla legislazione statale ai sensi del citato art. 117, secondo comma, lettera e), Cost..>>

Né vale ad assicurare legittimità alla disposizione impugnata la clausola di cui all’art. 1, comma 1, lettera d), della stessa legge reg. Abruzzo n. 30 del 2017, a tenore della quale la tutela dell’affidamento dei concessionari uscenti è garantita «nei limiti precisati dal diritto eurounitario».

Il profilo di incostituzionalità invocato dalla difesa erariale non concerne, infatti, il contrasto della disposizione con i vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea, bensì soltanto la sua incidenza in una sfera di competenza riservata in via esclusiva alla legislazione statale, alla quale unicamente spetta disciplinare in modo uniforme le modalità e i limiti della tutela dell’affidamento dei titolari delle concessioni già in essere nelle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni.

La disposizione impugnata viola, dunque, la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

Roberto Biagini

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