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La “Bomba” vince ancora. Il Tar conferma la multa di 60 milioni all’Algida

Il procedimento ha tratto origine da una denuncia all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, della società La Bomba s.n.c., produttrice di “ghiaccioli” attiva nelle regioni Emilia Romagna, Marche e Lazio, la quale ha lamentato il fatto che Uniliver, nel corso degli ultimi anni, avrebbe intimato agli esercenti degli stabilimenti balneari e dei bar (in particolare sul litorale adriatico e laziale e per lo più aderenti ad associazioni di categoria che avevano sottoscritto un accordo-quadro con Unilever), di non commercializzare, unitamente ai propri prodotti, anche i ghiaccioli La Bomba, né all’interno dei “freezer Algida”, né in quelli propri di La Bomba, paventando, in caso contrario, la mancata applicazione degli sconti previsti nell’accordo già stipulato e imponendo altresì il pagamento di penali o la risoluzione del contratto.

L’Autorità ha ritenuto Unilever in posizione dominante in ragione del fatto che detiene una quota di mercato pari al 63% in volume e al 62, nonché del fatto che Unilever presenta elementi di superiorità strutturale, dovuti alle dimensioni e alla tipologia di organizzazione, alla forza e alla notorietà del marchio “Algida”, alla vasta gamma dei prodotti offerti e alla specifica notorietà di alcuni di essi.

Per questa ragione il garante per la concorrenza e il mercato (Antitrust) che ha inflitto alla Unilever, che commercializza il marchio Algida, una multa da ben 60 milioni di euro. Unilever ha fatto ricorso al Tar del Lazio contro la sentenza dell’Antitrust.
La sentenza, depositata nei giorni scorsi rigetta il ricorso di Unilever e conferma la sanzione di 60 milioni di euro.

La motivazione del Tar non lascia spazio a molti dubbi: “È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi”. Per questa ragione il Tar ha ritenuto il ricorso infondato, in quanto il provvedimento «espressione di ampio potere discrezionale, è stato puntualmente motivato dall’Autorità con riferimento alla ricorrenza di un interesse pubblico a procedere all’accertamento dell’infrazione, nonché in considerazione dalla particolare gravità della violazione delle regole della concorrenza poste in essere da Unilever”

E’ la seconda “vittoria” del piccolo produttore di Santarcangelo del ghiacciolo denominato “La Bomba” il famoso gelato lanciato a Rimini negli anni ’60, un po’ ghiacciolo un po’ sorbetto.

L’azienda è stata rilevata nel 2008 da Walter Carletti e Yuri Invelenato e da allora ha visto un successo crescente conquistando anche altri lidi. Non solo in Italia ma anche all’estero. Durante il periodo di agosto la produzione può arrivare anche sino ad oltre 8 mila “Bombe” al giorno.

Per la sentenza del tar clicca qui

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