Elena Raffaelli, assessore al Comune di Riccione, ha trionfato alle ultime elezioni risultando eletta quale deputata alla Camera nel collegio uninominale di Rimini per la Lega, coalizione di . Ma Elena Raffealli era eleggibile?
Questa domande non è fuori luogo. Infatti, secondo la legge vigente (D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, art 10) , fra gli altri non sono eleggibili :
- coloro che siano titolari di particolari rapporti economici o di affari con lo Stato;
- i soggetti titolari o legali rappresentanti di società o di imprese private titolari di contratti di opere o di somministrazioni, di concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica.
Il secondo punto coinvolge direttamente l’assessore/deputato Raffaelli.
Infatti in base alla denuncia della sua situazione patrimoniale depositata al Comune di Riccione, risulta socia accomandataria e socia accomandante di due stabilimenti balneari a Rimini. Ora è noto che gli stabilimenti balneari sono in concessione dallo Stato.
A fronte di questa situazione patrimoniale appare evidente che in via di principio Elena Raffaelli non era eleggibile. Infatti la legge prevede che le cause di ineleggibilità vengano rimosse prima delle elezioni. Cosa che non risulta essere stata fatta.
Ma vi è una seconda domanda, che deriva dall’interpretazione. Cosa significa “di notevole entità economica”? L’ammontare del canone? Il reddito che produce? Oppure la filiera di cooperazione che gli stabilimenti hanno tra loro (cooperative di servizi e/o consorzi)?
La giunta delle elezioni della Camera dei Deputati si è già occupata di una situazione simile. Riguardava l’On Paolo Vitelli.
Scrive il Comitato Permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze:
“In relazione alle cariche dichiarate dall’onorevole Vitelli, il Comitato ha ritenuto necessario svolgere uno specifico approfondimento sulle concessioni del demanio marittimo delle quali alcune delle società precedentemente richiamate risultano titolari. A tal fine, il Comitato ha richiesto all’interessato, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera b) del regolamento della Giunta delle elezioni, ulteriori informazioni circa quantità, entità economica e caratteristiche delle concessioni, demaniali o di altro genere, delle quali sono titolari le società delle quali l’onorevole Vitelli aveva dichiarato di essere il rappresentante legale. L’onorevole Vitelli ha corrisposto a questa richiesta, fornendo l’elenco delle concessioni con i relativi ambiti temporali e importi, nonché l’indicazione degli enti concessori. Poiché fra tali enti (oltre all’autorità portuale regionale, al comune di Fano e al comune di Varazze) sono risultate anche le autorità portuali di Savona e di Livorno, il Comitato ha compiuto un ulteriore approfondimento sulla natura giuridica delle Autorità portuali. Dal momento che tale approfondimento ha fatto emergere orientamenti giurisprudenziali e dottrinali non univoci, rilevato che la classificazione adottata dall’ISTAT colloca tali enti fra quelli di carattere locale.”
Il Comitato permanente per le incompatibilità ha risolto il problema sostenendo che la concessione era locale e non statale.
Nel caso di Elena Raffaelli la concessione è però senza dubbio statale. Si vedrà.