Come ogni anno per l’inaugurazione dell’anno giudiziario il Procuratore Regionale della Corte dei Conti fa un bilancio dell’attività dell’anno trascorso. Nella sua relazione il procuratore Manfredi Selvaggi ha citato più volte la realtà riminese.
– Il primo caso citato riguarda l’azienda sanitaria Sol et Salus di Torre Pedrera. “In particolare, secondo quanto evidenziato dalla Guardia di Finanza, la Sol et Salus avrebbe ottenuto dal Servizio sanitario nazionale l’indebita e dolosa remunerazione di ricoveri di riabilitazione ,resi a favore di assistiti residenti al di fuori del territorio regionale pari alla somma complessiva di euro 6.178.375,86.”
– Un secondo caso riguarda l’Acer. Scrive il Procuratore nella sua relazione: “da evidenziare è anche il Giudizio introdotto da questa Procura relativamente all’illecito e indebito incameramento di compensi da parte dei componenti p.t. del Consiglio di amministrazione di ACER- Azienda Casa EmiliaRomagna di Rimini, ente pubblico economico, a seguito dell’azzeramento dei medesimi emolumenti e la contestuale trasformazione del rispettivo rapporto di lavoro, da oneroso a gratuito, derivante dall’entrata in vigore dell’art. 1, comma 84, della L. n. 56 del 2014 (legge c.d. Delrio), recepito in forza di un rinvio dinamico contenuto nell’art. 11, comma 2, dello Statuto aziendale. Sono stati chiamati in giudizio diversi soggetti in relazione al rispettivo status professionale e alla competenza, rispettivamente, di amministrazione attiva o di controllo. Il danno erariale contestato è pari a tutti gli emolumenti conseguiti dai componenti del C.d.A.: € 89.139,66 (eccettuati i contributi previdenziali, assistenziali e i rimborsi spese).”
– Il terzo caso citato riguarda ancora l’Acer di Rimini. Si tratta di una vicenda di qualche anno che ha visto un contenzioso tra il direttore Franco Carboni (licenziato dal CdA) e lo stesso Acer. “La Procura regionale ha evidenziato i seguenti indici di colpa grave in capo a membri dell’organo di amministrazione aziendale: 1) posizione verticistica e manageriale rivestita dai componenti del consiglio di amministrazione di ACER, a dimostrazione delle competenze e conoscenze concretamente esigibili dai medesimi, al fine di evitare un grave nocumento patrimoniale per l’azienda pubblica; 2) la gravità della violazione derivante dalla omessa procedura disciplinare prescritta dall’art. 7 Statuto dei Lavoratori; 3) la mancanza di oscurità interpretative della normativa nazionale, alla luce dell’univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale; 4) la dimostrazione, evincibile dal testo della delibera, che i componenti dell’organo di amministrazione dell’ACER avevano effettuato una previa ricognizione del quadro giurisprudenziale in materia di licenziamento per giusta causa del dirigente, rilevabile dall’affermazione dei medesimi di conoscere la giurisprudenza del lavoro in materia di indennità da mancato preavviso: “…che nulla è dovuto al Direttore Generale a titolo di preavviso, dal momento che l’art. 35, comma 11, del Contatto Collettivo Nazionale CISPEL per i dirigenti con contratto a termine rimette alla contrattazione e regolamentazione individuale la durata del periodo di preavviso a tempo determinato, il contratto individuale nulla dice in merito al preavviso in caso di risoluzione del contratto ed atteso che, in ogni caso, si tratta di risoluzione del contratto per giusta causa, in relazione alla quale fattispecie, anche ai sensi della più recente giurisprudenza, non è dovuta l’indennità di preavviso a maggior ragione trattandosi di contratto a tempo determinato…”; 5) la delicatezza e la rilevanza strategica per l’azienda della decisione di recedere dal rapporto di lavoro con l’ex direttore generale avrebbe dovuto indurre i membri del consiglio di amministrazione ad una ben maggiore ponderazione delle modalità procedurali del recesso datoriale, con conseguente obbligo di istruire in modo approfondito l’intera vicenda, effettuando una ricognizione della giurisprudenza del lavoro (come sembra sia stato svolto per l’istituto dell’indennità di mancato preavviso) o ricorrendo in proposito alla consulenza di un legale nell’adozione del provvedimento espulsivo. Il danno erariale prospettato è risultato pari a € 222.609,97, corrispondente al risarcimento dei danni corrisposti dall’ACER all’ex Direttore generale, in forza dell’accertamento giurisdizionale definitivo, e alle spese di giudizio derivanti da soccombenza.
Presidente dell’Acer per entrambe le contestazioni da parte della Corte dei Conti era Cesare Mangianti.
– L’ultima citazione che riguarda Rimini è riferita ad una vicenda di oltre 40 anni fa. Chiamamicitta si è occupato di questa vicenda mesi fa. Un procedimento “nei confronti di vari soggetti per sentirli condannare alla complessiva somma di € 905.320,88, in relazione alle illecite condotte da costoro poste in essere nelle varie qualità, all’epoca dei fatti, di amministratori e funzionari del Comune di Rimini, per il danno indiretto subìto all’amministrazione comunale per effetto dell’esecuzione di una sentenza di condanna del Tribunale civile di Rimini, pronunciatosi in relazione ad un procedimento espropriativo per la costruzione di una scuola.”