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Rimini: approvata la Legge sui piccoli comuni. In provincia interessati 12 enti

Via libera definitivo alla legge a sostegno dei piccoli comuni. Con 205 voti a favore, nessuno contro e 2 astenuti, il Senato ha approvato il ddl n. 2541 sulle misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei loro centri storici. “Un provvedimento che in provincia di Rimini interessa 12 municipi (Casteldelci, Gemmano, Maiolo, Mondaino, Montefiore, Montegridolfo, Montescudo-Montecolombo, Pennabilli, Saludecio, San Leo, Sant’Agata e Talamello), arrivato al traguardo dopo tre tentativi andati a vuoto nelle passate legislature – ricorda il deputato Pd romagnolo Tiziano Arlotti –. Gli obiettivi della legge sono contrastare l’abbandono dei piccoli comuni, una dotazione dei servizi più razionale ed efficiente, la tutela dei beni artistici e culturali (con il sostegno anche alla diffusione dei quotidiani), la promozione dei mercati agricoli per la vendita diretta dei prodotti a chilometro zero, lo sviluppo della rete in banda ultra larga, la diffusione di itinerari turistici di mobilità dolce. Previste anche semplificazioni per il recupero dei centri storici in abbandono o a rischio spopolamento da riconvertire in alberghi diffusi, opere di manutenzione del territorio con priorità alla tutela dell’ambiente, la messa in sicurezza di strade e scuole, l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e interventi in favore dei residenti e delle attività produttive insediate nei centri minori”.

La legge punta a favorire il rilancio economico dei piccoli enti attraverso un grande piano di riqualificazione che potrà contare su un Fondo per lo sviluppo pari a 100 milioni di euro (10 milioni per il 2017 e 15 all’anno dal 2018 al 2023). Complessivamente il provvedimento riguarda 5.567 realtà, il 70% dei 7.998 Comuni italiani dove vivono oltre 10 milioni di cittadini, il 16,59% della popolazione italiana, rappresentando anche oltre il 50% del territorio nazionale. Uno scrigno che racchiude qualità artistiche, naturali e anche enogastronomiche, visto che nei piccoli comuni vengono prodotti il 93% delle Dop e delle Igp, con il 79% dei vini più pregiati.

Cosa prevede la legge

L’articolo 1 enuclea le finalità del ddl, che riguarda i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, provvedendo alla definizione di ‘Piccolo Comune’.

L’articolo 2 reca disposizioni in materia di attività e servizi.

L’articolo 3 istituisce un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, per il finanziamento di investimenti per una serie di finalità. Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni per il 2017 e di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023.

L’articolo 4 concerne il recupero e la riqualificazione dei centri storici e la promozione di alberghi diffusi mediante interventi integrati pubblici e privati.

L’articolo 5 prevede l’adozione di misure volte all’acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l’abbandono di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado.

L’articolo 6 consente la stipula di intese per l’acquisizione di case cantoniere e la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali.

L’articolo 7 prevede la possibilità di stipulare convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.

L’articolo 8 detta norme per lo sviluppo della rete in banda ultra larga.

L’articolo 9 del ddl sui Piccoli Comuni contiene disposizioni relative ai servizi postali e all’effettuazione di pagamenti.

L’articolo 10 concerne l’adozione di iniziative volte a garantire la distribuzione dei quotidiani anche nei piccoli Comuni.

Ai sensi dell’articolo 11, i piccoli Comuni potranno promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile.

Secondo quanto previsto dall’articolo 12, essi destineranno specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta.

L’articolo 13 reca disposizioni in materia di attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane, mentre l’articolo 14 concerne la programmazione di iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli Comuni.

L’articolo 15 prevede la predisposizione di un Piano per l’istruzione destinato alle aree rurali e montane.

L’articolo 16 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l’articolo 17 dispone che nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni del ddl trovino applicazione compatibilmente a quanto previsto dai rispettivi statuti.

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