Interessante sentenza del Tar Puglia ( Lecce, Sezione Prima 01329/2017) che si aggiungere ad altre dello stesso tenore pronunciate da vari TAR italiani in materia di concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo che, se non altro, contribuiscono ad accumulare “letteratura specifica” nei massimari giurisprudenziali in attesa di una riforma organica del settore attesa da più di dieci anni.
Il caso ha ad oggetto un ricorso proposto da una SRL contro Comune di Nardò,“ per l’esatta esecuzione-ottemperanza -della Sentenza del T.A.R. Puglia –Sede di Lecce, Sezione Prima, n. 724, pubblicata mediante deposito in Segreteria in data 04 maggio 2016, resa sul Ricorso R.G. n. 3192/2015, non appellata e, comunque, notificata al Comune di Nardò, munita di formula esecutiva (apposta in data 06.12.2016), il successivo 15.12.2016; nonché per la declaratoria della nullità della Nota racc.ta a.r. del Comune di Nardò, prot. n. 38442/14 -22336/16, in data 19.05.2016 (di seguito: nota Comune di Nardò in data 19.05.2016) e della Nota pec del Comune di Nardò, prot. n. 0008636, in data 28.02.2017 (di seguito: nota Comune di Nardò in data 28.02.2017)”
La società ricorrente il 17.10.2014 presentava domanda per il rilascio di una concessione demaniale finalizzata a realizzare uno stabilimento balneare nel Comune di Nardò e, stante il silenzio opposto dall’A.C. sull’istanza adiva il Tar di Lecce al fine di sentir dichiarare l’illegittimità del silenzio e la condanna del Comune all’adozione di un provvedimento espresso.
Con sentenza n.724/2016 il TAR PUGLIA ( Lecce, sezione prima ) dichiarava l’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza; -con nota del 19.5.2016 il Dirigente comunale, preso atto della citata sentenza, invitava la ricorrente a partecipare alla selezione per il rilascio della concessione demaniale marittima messa a bando sul lotto di mq2209 n.31 del PCC./2016.
La ricorrente SRL, nella convinzione che la sua istanza di concessione non potesse ritenersi esitata con un invito a partecipare a un bando pubblico, sollecitava nuovamente il Comune a concludere il procedimento anche in esecuzione della sentenza del TAR 724/2016.
Rispondeva il dirigente dell’Area Funzionale 1^ del Comune di Nardò, comunicando che il Comune “non può e non intende annullare in autotutela il bando già pubblicato…ciò in quanto, con il provvedimento nota di protocollo del 19.5.2016 ha già riscontrato l’istanza di rilascio della richiesta di concessione demaniale pervenuta in data 17.0.2014…”.
A seguito di ciò la ricorrente SRL, ritenendo non sussumibili nell’accezione di provvedimento amministrativo e, quindi, di esatta esecuzione ottemperanza della sentenza n.724/2016, né la nota del Comune di Nardò del 19.5.2016, né quella del 28.2.2017, con il ricorso all’esame ha richiesto l’esatta esecuzione della sentenza citata rilevando l’illegittimità delle note suindicate.
Il TAR PUGLIA ( Lecce, sezione prima) con la summenzionata sentenza, ha rigettato il ricorso con interessanti motivi che andiamo qui succintamente a riassumere.
1) Il Collegio ha ritenuto che il Comune di Nardò, adottando il provvedimento del 19.5.2016 di invito della ricorrente a partecipare alla selezione per il rilascio della concessione demaniale marittima messa a bando sul lotto di mq2209 n.31 del PCC./2016, <>.
Ha in infatti specificato che “deve infatti chiarirsi che, a seguito della richiesta di un privato di rilascio di una concessione demaniale marittima, l’Amministrazione abbia due possibilità: ossia, respingere la richiesta con un provvedimento debitamente motivato… oppure, ove intenda e possa pervenire alla concessione, indire una procedura selettiva nel rispetto dei principi di parità di trattamento, concorrenza, buon andamento ed efficienza “.
2) Viene ribadito l’assunto specificato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 40/2017 [ dove dichiarava l’ incostituzionalità de comma 8 ( in parte ) e del comma 9 dell’ art. 14 della Legge Regione Puglia n.17/2015 ] che “il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati determina, infatti, un ostacolo all’ingresso di nuovi soggetti nel mercato, non solo risultando invasa la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma conseguendone altresì il contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia (sentenze n. 171 del 2013, n. 213 del 2011, n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010)”.
3) Allo stesso tempo anche questa sentenza riprende sia la motivazione della Corte di Giustizia (sent. 14 luglio 2016) “che ha dichiarato l’illegittimità della proroga ( meglio sarebbe dire la “non conformità all’ ordinamento U.E.” ) automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per finalità turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura trasparente di selezione tra i potenziali candidati, qualora queste presentino un interesse transfrontaliero certo “, che il principio che ” le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative hanno come oggetto un bene/servizio “limitato” nel numero e nell’estensione a causa della scarsità delle risorse naturali. “.
Specifica, infatti, il TAR PUGLIA, ” che la spiaggia è un bene pubblico demaniale (art. 822 cc) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritto a favore di terzi (art. 823 c.c.), sicchè proprio la limitatezza nel numero e nell’estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), giustifica il ricorso a procedure comparative per l’assegnazione. Osserva il Collegio che le concessioni demaniali marittime sono concessioni amministrative aventi ad oggetto l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni facenti parte del demanio necessario dello Stato ( art. 822, comma 1, c.c.) e il rilascio delle stesse è disciplinato dal Codice della Navigazione che, all’art. 37, prevede che nel caso di più domande di concessione sia preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico e, a tal fine, l’art. 18 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione prevede un iter procedimentale finalizzato alla pubblicazione delle istanze di rilascio di concessione. Quanto previsto dal Codice della navigazione è confortato dai principi Europei la cui attuazione si ritiene non possa prescindere dall’assoggettamento delle pubbliche Amministrazioni all’obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto contraente anche in materia di concessioni di beni pubblici.”
4) In applicazione di tali principi, chiude il Collegio Giudicant “è quindi da escludere che l’A.C., dinanzi a una richiesta di concessione demaniale marittima, possa rilasciarla, anche ove possibile in base alle disposizioni del PRC o del PCC (ove approvato), senza indire una procedura selettiva. Da tanto discende, che l’unico provvedimento favorevole che poteva adottare l’a.C., a seguito della citata sentenza n.724/2016 era quello dell’invito della ricorrente alla partecipazione a una procedura selettiva “
E chiaro, che in assenza di una normativa omogenea del settore coerente con i dettami chiari e precisi dell’ ordinamento dell’ U.E., attesa ma soprattutto promessa da tempo immemorabile, ogni contenzioso tra concessionari ( attuali e/o potenziali ) ed Enti Locali concedenti è rimesso alla discrezionalità dei singoli TAR i quali, quando entrano nel merito e non si fermano “a pronunce di rito sulle condizioni dell’ azione”, non possono che attuare le norme solo se coerenti e non in contrasto con l’ ordinamento comunitario ed è in questo contesto che si inserisce la sentenza del TAR Puglia ( Lecce sezione prima) .