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Bellaria, il Tar Emilia Romagna recepisce i principi del Consiglio di Stato sulle spiagge.

Anche il Tar dell’Emilia Romagna, ad un mese esatto dalla pubblicazione delle “storiche” sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria del 9 Novembre 2021, con sentenza n. 1001 del 09.12.2021 ne recepisce in toto il contenuto. Del resto, come un fiume in piena che travolge tutti gli ostacoli che si frappongono nel suo corso, le due pronunce di Palazzo Spada hanno dato il via ad una serie di sentenze degli organi giurisdizionali amministrativi regionali che nelle loro motivazioni si sono conformati ai principi “nomofilattici” scolpiti dalla “Plenaria”. Per citarne qualcuna: Tar Lazio (n. 539 del 18.01.2022 e n. 826 25.01.2022); Consiglio di Stato (VI Sez. n. 229 del 13.01.2022), Tar Salerno (n. 126 del 17.01.2022) Tar Toscana (n. 79 del 26.01.2022) Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia (n. 116 del 24.01.2022).

La questione sottoposta al Tar dell’Emilia Romagna nel 2021 aveva ad oggetto il diniego espresso dal Comune di Bellaria-Igea Marina alla richiesta inoltrata da un concessionario dell’estensione temporale al 31.12.2033 ai sensi della L. 145-208 (“Legge Centinaio”) di una concessione demaniale marittima a scopo turistico ricreativo. Il concessionario, dopo aver richiesto ed ottenuto un “permesso a costruire in deroga” nel 2014 per installare dei manufatti ad uso servizi ottenendo anche una “concessione ex art. 38 del Codice della Navigazione” per permettere l’occupazione anticipata dell’area necessaria per realizzare i servizi minimi essenziali (wc, docce, lavapiedi, spogliatoi, reception), aveva appunto chiesto come tanti altri concessionari l’estensione del titolo al 2033.

Il Comune di Bellaria-Igea Marina, con “nota dell’11.03.2021” aveva, invece, ritenuto “scaduta la concessione ed imposto la riconsegna dell’area demaniale”. Da lì l’impugnazione di tale nota e degli atti presupposti e conseguenti ad iniziare dalle deliberazioni “urbanistiche” che sono intervenute negli anni a disciplinare “l’arenile” di detto comune. del comune.

La difesa della ricorrente fonda le proprie pretese su alcune affermate distonie dello “strumento urbanistico” che disciplina l’arenile con le norma sovraordinate in quanto ritiene che i titolari di stabilimenti balneari, la cui concessione demaniale marittima non include anche l’area “servizi” a monte (in quanto di proprietà privata) essendo solo limitata a quella di “ombreggio”, siano totalmente discriminati rispetto a quei privati che hanno già in loro dominio esclusivo l’area “servizi” così rimanendo avvantaggiati in una eventuale futura gara rispetto a coloro, che come, il ricorrente ha invece dovuto chiedere un uso ulteriore dell’ area in concessione non solo per “elio terapia” (ombreggio) ma anche per ubicare “strutture di servizio” in quanto impossibilitato a richiederla nella proiezione retrostante l’ area in concessione in quanto non demaniale ma privata. Essa ritiene, inoltre, che il Comune, in caso di ragioni ostative, avrebbe semmai potuto “revocare” la concessione ma non “denegare il rinnovo al 2033”. Domanda ulteriore è quella del risarcimento danni (mancati ricavi) per il diniego dell’estensione al 2033 quantificati in € 22.780,00 annui (dal 2021 al 2033).

La difesa impostata dall’ ente locale si incentrava “sulla incompatibilità delle proroghe al 2033 con i principi della direttiva Bolkestein, con gli art. 49,56 e 106 del T.F.U.E.”, sull’ sul fatto che il provvedimento sfavorevole al concessionario “dava atto del mutamento d’uso della area demaniale per l’inserimento di nuove strutture”, che “l’apposizione autorizzata in deroga  dei manufatti fosse temporanea e contingente” e che il comune di Bellaria-Igea Marina avesse deciso “di gestire le concessioni con criteri diversi rispetto alle proroghe generalizzate” ma bensì “optando per le gare pubbliche”.

Anche il Tar dell’Emilia Romagna, in linea con i pronunciamenti dei TAR summenzionati, riprende tutto l’excursus giuridico ottimamente inquadrato dalle sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria riaffermando l’orientamento euro-unitario che boccia qualsiasi tentativo legislativo di prevedere proroghe generalizzate in assenza di pubbliche evidenze improntate al principio della concorrenzialità, non discriminazione, par condicio.

Esso, pur dando conto che conte che tutte le questioni sollevate dal comune di Bellaria-Igea Marina sull’ incidenza del diritto europeo sviluppate “sono totalmente condivisibili”, le ritiene però “disallineate con il contenuto del provvedimento impugnato”. È certo”, scrive il TAR, “che l’Ente locale intimato deve avviare – da ultimo in conformità alle chiare statuizioni dell’Adunanza plenaria riportate – le procedure selettive, negando la proroga agli aspiranti al rinnovo e senza necessità di intervenire in autotutela rimuovendo i benefici già concessi (come ha chiarito la pronuncia n. 17/2021). Non si tratta tuttavia del thema decidendum della vicenda controversa. Le pur rilevanti questioni comunitarie, infatti, restano sullo sfondo in quanto l’atto si diffonde sulla sola presenza di opere “non autorizzate” concentrandosi su un elemento di dettaglio”.

In buona sostanza il TAR Emilia Romagna accoglie il ricorso del concessionario in quanto non ha ritenuta legittima la motivazione del provvedimento di diniego (“cessazioni degli effetti della concessione”) del Comune basato sul fatto che “erano mutate le condizioni della concessione per la collocazioni dei nuovi manufatti”.  Ma ne ha limitato gli effetti temporali in linea con le due sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato alla data del 31.12.2023.

Roberto Biagini

La sentenza del Tar Emilia Romagna 1001 del 09.12.2021

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