Prendiamo favorevolmente atto della pronuncia n. 539 del 18.01.2022 del TAR LAZIO che anche in tema di “concessioni dei posteggi a rotazione per il per il commercio su aree pubbliche” ha ribadito l’applicabilità della Direttiva 2006/123/CE “Bolkestein” in tale settore facendo cadere uno dei tanti “falsi mantra” sulla base del quale i concessionari demaniali marittimi, ritenendo di essere assimilati agli ambulanti “ai quali non si applica”, confidavano nella “immunità” dagli effetti concorrenziali della Direttiva Servizi.
Allo stesso tempo tale pronuncia risulta tempestiva anche nel devitalizzare i primi sintomi di intolleranza sorti in capo ai “balneari” piuttosto restii ad accettare i principi evasi dalle “due sentenze gemelle” del 9 Novembre 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Essa invece ha recepito in toto tutto quanto “scolpito” dai giudici di Palazzo Spada in tema di:
a) “disapplicazione anche da parte delle amministrazioni locali e non solo deigli organi giurisdizionali delle norme in contrasto con la UE” (in questo caso la normativa interna, art. 181 comma 4 bis d.l. n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020 denunciata preventivamente dall’ AGCM);
b) scarsità delle risorse da valutarsi in ambito territoriale del Comune concedente;
c) tutela della concorrenza come materia trasversale e quindi necessità di pubbliche evidenze per l’assegnazione dei “posteggi”;
d) efficacia self-executing della Bolkestein;
e) modulazioni degli effetti delle “sentenze gemelle” anche alla fattispecie oggetto del contezioso con conseguente efficacia della concessione solo alla del 31.12.2023 con il dovere/potere del Comune di Roma di avviare le procedure finalizzate alle pubbliche evidenze entro tale data.
Roberto Biagini
Coordinamento Nazionale Mare Libero (CO.NA.MA.L.)