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Eppure le false coop si possono fermare. Volendo

Nel corso della mia attività professionale mi è capitato di imbattermi in una delle tante false cooperative che operano nel mondo della logistica.

Lo schema di funzionamento è all’incirca identico per tutti i casi: le grandi aziende italiane affidano la gestione della movimentazione delle proprie merci a una società esterna, la quale non svolge direttamente l’attività ma la assegna in subappalto a un altro soggetto ancora, tendenzialmente avente la forma giuridica di Consorzio.

Neanche quest’ultimo, però, si occupa di movimentare direttamente le merci, ma gira il contratto ad un’altra impresa diversa. La catena va avanti così finchè non si arriva in fondo, dove ci sono queste false cooperative, amministrate da ignari dipendenti, inconsapevoli di ciò che stanno facendo e delle responsabilità a cui vanno incontro. Il corrispettivo che gli viene riconosciuto per il servizio svolto è pari ai soldi che servono per pagare il netto degli stipendi e i fornitori delle attrezzature necessarie al lavoro, spesso prese a noleggio. Iva, contributi e tasse varie finiscono in cavalleria.

Il tempo medio di sopravvivenza di queste cooperative è circa un anno e mezzo, che è pari al lasso temporale che impiega l’Agenzia delle Entrate o l’INPS per accorgersi del mancato versamento di quanto dovuto. Trascorso questo periodo la cooperativa chiude, i lavoratori vengono trasferiti a una nuova, pronta a riprendere il giro. Questo meccanismo fa sì che il valore aggiunto dell’attività si ferma a monte della catena, distribuito in maniera decrescente fra i vari appaltatori, la cui attività svolta è quella unicamente di far girare delle gran fatture e nulla di più.

Le vittime di questa vicenda sono in prima battuta i dipendenti, sottopagati e sfruttati per permettere a chi sta in cima di poter accumulare quanto più denaro possibile. In seconda battuta è lo Stato, truffato dei mancati incassi dei contributi e delle imposte evase, che mai riuscirà a recuperare perchè le false cooperative sono niente più che scatole vuote.

L’esplodere recentemente del caso, acuito dal fatto cruento della morte del sindacalista, ha fatto levare le grida, soprattutto di molti esponenti del centro sinistra, le cui soluzioni, però, al momento si limitano a una lotta contro “l’algoritmo digitale che scandisce orari e turni”, come promette il ministro Orlando intervistato da Repubblica, oppure a generici protocolli di intesa fra sindacati e imprese.

L’algoritmo, però, c’entra poco se non per la parte che riguarda l’organizzazione del lavoro, e i protocolli finiscono per intasare i cassetti dei Ministeri. Qui il punto vero è instaurare un meccanismo di “conflitto di interessi” fra i vari soggetti che operano attraverso appalti e subappalti. Questo meccanismo lo si può realizzare colpendo quello che in un mercato capitalistico importa più di tutto il resto: il portafoglio. L’unica soluzione è rendere responsabili per i mancati versamenti delle tasse e dei contributi tutti i soggetti coinvolti nella catena di appalti e subappalti, a cominciare dai Committenti.

Invero questa responsabilità è entrata e uscita dal nostro ordinamento più volte, ma è solo con la vicenda dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, che si ha la dimostrazione della scarsa volontà della politica, soprattutto di centro sinistra ad eccezione di Leu, che del provvedimento accennato è stato l’iniziale promotore, a voler porre rimedio a questo problema.

Il Governo Conte 2 emana, nell’ottobre del 2019, il Decreto Legge n. 124, il quale, tra l’altro, introduce all’articolo 4 la solidarietà fra committente, appaltatori e subappaltatori per il mancato versamento delle ritenute fiscali. Per intenderci, se la cooperativa fasulla non versa le tasse e i contributi trattenuti ai propri dipendenti, l’obbligo è trasferito in capo oltre che ai vari appaltatori, anche al committente che sta a monte di tutta la catena, che difficilmente può dirsi ignaro della situazione, visto che le lavorazioni vengono svolte direttamente nei propri cantieri o magazzini. Questo obbligo viene previsto generalizzato per tutti i tipi di contratti di appalto e subappalto, non distinguendo quindi se questi rientrano o meno nell’ambito della logistica. Le uniche esimenti dalla responsabilità solidale riguardano le dimensioni degli appaltatori, i versamenti effettuati negli anni precedenti e ai ricavi conseguiti nel corso di un certo numero di anni.

La logica, evidentemente, è quella di colpire per l’appunto quelle realtà aziendali nate all’improvviso, sprovviste di una struttura organizzata e di uno storico contributivo e fiscale, la cui utilità è unicamente truffaldina.

L’impatto di questa novità normativa è stato dirompente, con polemiche veementi e copiose. “Gli estensori dell’articolo 4 non hanno palesemente nozione di come funzionano le imprese italiane” (Marco Osnato, parlamentare di FDI). Il Governo tende “a minare il rapporto di fiducia tra committente, appaltatore e subappaltatore” e questa eccessiva burocratizzazione complica “ulteriormente gli adempimenti richiesti alle imprese ed aggravando, di conseguenza, anche la condizione dei lavoratori: quando le imprese devono affrontare una burocrazia troppo contorta sono, infatti, più propense a delocalizzare, con intuibili risvolti sul piano sociale” (Paolo Paternoster, Lega). Il provvedimento “sembra essere ispirato da un atteggiamento pregiudizialmente ostile nei confronti delle imprese e denota la scarsa conoscenza del mondo imprenditoriale e del mondo delle libere professioni da parte di chi lo ha proposto” (Massimo Bitonci, Lega).

C’è pure chi, come il deputato Mauro D’Attis di Forza Italia addirittura tira in ballo il solito complotto di Bill Gates e delle grandi azienda informatiche, uniche avvantaggiate dalle norme, perché “potranno vendere alle aziende le applicazioni necessarie all’attuazione della nuova disciplina”. Il deputato della Lega Alessandro Pagano addirittura imputa al Governo la volontà di “determinare il fallimento di quante più imprese possibile” e che il decreto è “stato redatto da chi non ha alcuna conoscenza della materia”.

Il mio ordine di appartenenza, quello dei Dottori Commercialisti, non si è di certo tirato indietro nella tenzone. Ammette che lo spirito della norma è chiaro e condivisibile, ma “risulta sicuramente foriera di così rilevanti complessità procedurali che rischiano di vanificare le finalità di contrasto all’evasione fiscale cui la stessa risulta ispirata”. Per i miei colleghi al governo della categoria è giusto che si metta lo Stato nelle condizioni di controllare meglio il regolare andamento del mercato economico, ma “è sbagliato pretendere che siano i contribuenti a svolgere il ruolo di controllori, dando vita a complessità procedurali che, a conti fatti, riescono più a complicare la normale operatività delle imprese oneste che non a contrastare le pratiche scorrette di quelle disoneste”.

Infine Confindustria, che per Statuto e funzione non può certo essere d’accordo, afferma che “l’intervento messo in campo, sebbene miri al condivisibile contrasto dei comportamenti omissivi posti in essere da imprese che operano ai limiti della criminalità, è del tutto sproporzionato nella portata e rischia di introdurre, a carico e a danno di tutte le imprese, anche quelle oneste, adempimenti amministrativi ingestibili”.

Di fronte a queste proteste, in parte sostenute anche da esponenti di Italia Viva, il Governo ha dovuto riscrivere, in sede di conversione, l’articolo 4 del D.L. 124/2019, altrimenti il testo originario non avrebbe superato lo scoglio del voto di fiducia. Quello che è venuto fuori, ed è Legge attualmente vigente, è un testo inutile. Mentre nella formulazione originaria la responsabilità si aveva in ogni caso in cui c’era un contratto di appalto, oggi viene circoscritta al caso di un contratto di importo superiore ai duecentomila euro nel quale, però, vi sia la concomitanza nell’utilizzo prevalente di manodopera presso le sedi del committente e nell’utilizzo di beni strumentali di quest’ultimo.

Un ambito molto residuale e, soprattutto, che colpisce unicamente le truffe poste in essere da sprovveduti. Nel grande mercato del subappalto, infatti, i soggetti che stanno a valle della catena sono dotati di proprie attrezzature e i dipendenti non ricevono l’ordine direttamente dai committenti, bensì dai vari soggetti che formano la catena dei subappalti. Questa situazione è il naturale adattamento al reato dell’intermediazione abusiva di manodopera, presente nel nostro ordinamento da un certo numero di anni anche se in maniera altalenante, punito con la reclusione e con una multa, sia in capo al finto appaltatore che al committente.

In conclusione, lo strumento ci sarebbe per un efficacie contrasto al fenomeno e dovrebbe essere ripristinato anche in ragione della volontà del Governo di eliminare i limiti al subappalto in caso di commesse pubbliche. L’ambito di sfruttamento ed evasione, infatti, non riguarda solo il mondo della logistica, ma anche quello dell’edilizia e delle costruzioni in genere. Le parole, al momento, però non sembrano andare in questa direzione.

Giovanni Benaglia

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