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Caos concessioni balneari: l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato risolverà la questione

Il Consiglio di Stato si pronuncerà in adunanza plenaria il prossimo 13 ottobre sulla proroga delle concessioni demaniali. Lo ha deciso Filippo Patroni Griffi, presidente del Consiglio di Stato, con un decreto di qualche giorno fa.

Si tratta di una decisione importante e decisiva. Infatti in questo modo si mette fine a sentenze contrastanti dei Tar e delle stesse sezioni del Consiglio di Stato.

Infatti “l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato  è il massimo Consesso della giustizia amministrativa avente funzione nomofilattica, finalizzata a  garantire l’applicazione uniforme del diritto da parte dei giudici amministrativi. In particolare è chiamata a risolvere questioni di diritto di particolare rilevanza o sulle quali sussiste contrasto giurisprudenziale, ai sensi dell’art. 99 del Codice del Processo Amministrativo.

Il Consiglio di Stato in adunanza plenaria dovrà decidere:

  • 1) se sia doverosa, o no, la disapplicazione, da parte della Repubblica Italiana, delle leggi statali o regionali che prevedano proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative; in particolare, se, per l’apparato amministrativo e per i funzionari dello Stato membro sussista, o no, l’obbligo di disapplicare la norma nazionale confliggente col diritto dell’Unione europea e se detto obbligo, qualora sussistente, si estenda a tutte le articolazioni dello Stato membro, compresi gli enti territoriali, gli enti pubblici in genere e i soggetti ad essi equiparati, nonché se, nel caso di direttiva self-excuting, l’attività interpretativa prodromica al rilievo del conflitto e all’accertamento dell’efficacia della fonte sia riservata unicamente agli organi della giurisdizione nazionale o spetti anche agli organi di amministrazione attiva;
  • 2) nel caso di risposta affermativa al precedente quesito, se, in adempimento del predetto obbligo disapplicativo, l’amministrazione dello Stato membro sia tenuta all’annullamento d’ufficio del provvedimento emanato in contrasto con la normativa dell’Unione europea o, comunque, al suo riesame ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., nonché se, e in quali casi, la circostanza che sul provvedimento sia intervenuto un giudicato favorevole costituisca ostacolo all’annullamento d’ufficio.
  • 3) se, con riferimento alla moratoria introdotta dall’art. 182, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, qualora la predetta moratoria non risulti inapplicabile per contrasto col diritto dell’Unione europea, debbano intendersi quali «aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» anche le aree soggette a concessione scaduta al momento dell’entrata in vigore della moratoria, ma il cui termine rientri nel disposto dell’art. 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Decreto di convocazione Adunanza Plenaria Consiglio di Stato

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