E’ ricorrente allo sportello la richiesta di assistenza da parte di chi, per varie motivazioni, si trova ad essere sovra indebitato: persone che hanno contratto più di un finanziamento, che hanno ceduto parte della propria pensione o del proprio stipendio a garanzia di prestiti a cui, oggi, non sono più in grado di fare fronte. Ciò in quanto cumulati con le spese necessarie per vivere.
Spesso si tratta di persone (non necessariamente solo consumatori, ma, spesso, anche piccoli imprenditori) che hanno contratto finanziamenti per estinguerne altri precedenti, con un meccanismo di incrementazione e perpetuazione del debito certamente diabolico.
Queste spersone si trovano quindi, in una situazione di cosiddetto “squilibrio economico – finanziario” che rende, di fatto, probabile l’insolvenza del debitore.
Quando si verificano queste situazioni è bene sapere che ci possono essere alcuni strumenti per “estinguere” definitivamente il proprio debito mediante una proposta ai propri di ristrutturazione dei debiti ai propri creditori / una istanza in Tribunale riservata al solo consumatore e/o la liquidazione del proprio patrimonio a cui seguirà, effettivamente, una esdebitazione.
Per comprendere quali siano e se vi siano i requisiti (personali e patrimoniali) per accedere ad una di queste procedure, per prima cosa è bene rivolgersi ad un ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC).
L’OCC è una istituzione, imparziale ed indipendente, che, per l’appunto, si occupa di fornire informazioni sulle procedure di sovraindebitamento, valutando le richieste delle persone interessate e, nominando, quando ne ricorrano le possibilità, il cosiddetto GESTORE DELLA CRISI, ovvero un professionista scelto dall’OCC per prendere in carico la situazione di chi è in sovraindebitamento e trovare, insieme al debitore, delle auspicabili soluzioni.
Tre sono le vie ipotizzabili.
In primo luogo, per l’imprenditore non fallibile e/o, comunque per il debitore che abbia contratto debiti nell’ambito della propri attività professionale, sarà possibile valutare il cosiddetto Accordo di composizione della crisi, ove lo stesso, tramite un’istanza depositata in Tribunale, presenterà ai propri creditori una proposta di ristrutturazione del debito, poi sottoposta al consenso degli stessi, secondo criteri e percentuali differenti a seconda della tipologia di creditore.
Per il semplice Consumatore, ovvero per la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale, invece, sarà possibile valutare l’esperibilità del cosiddetto “Piano del Consumatore”, anch’essa sottoposta al vaglio del Giudice, ma senza il consenso dei creditori.
Anche in questo caso ricorrono requisiti specifici che andranno valutati da parte dell’OCC che si incaricherà di redigere il piano e a cui il Consumatore dovrà fornire tutta la documentazione necessaria.
Da ultimo, si segnala la Liquidazione volontaria del patrimonio ove il debitore mette a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio (con esclusione solo di alcuni beni indicati dalla Legge), destinando il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei propri debiti.
Anche in questo caso è necessario il vaglio del Tribunale.
Si tratta, evidentemente, di procedure non semplici per cui l’intervento dell’OCC e del GESTORE DELLA CRISI è assolutamente fondamentale.
Stefania Urbinati – consulente legale Federconsumatori Rimini a.p.s.
Realizzato con i fondi del Ministero Sviluppo Economico. Riparto 2020.