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Processo Aeradria, l’avvocato Ghinelli: “La prescrizione non è una condanna per gli imputati”

Nella giornata di ieri il tribunale di Rimini dopo una lunga camera di consiglio ha deciso la prescrizione dei reati imputati a Andrea Gnassi, Nando Fabbri, Alberto Ravaioli, Manlio Maggioli, Lorenzo Cagnoni. Per tutti è stato predisposto il dissequestro dei beni. Rimangono a processo  Stefano Vitali per il reato di concorso in bancarotta e falso in bilancio. Mario Formica per bancarotta e Pansica per il reato di bancarotta per la società RDR.

Per Andrea Gnassi, Lorenzo Cagnoni e Manlio Maggioli rimane ancora un capo di imputazione riferito al ricorso abusivo al credito per le lettere di patronage. Anche questo reato è vicino alla prescrizione che scatterà nei primi mesi del 2021.

Nella giornata di oggi è arrivata una nota dell’avvocato difensore di Alberto Ravaioli, Maurizio Ghinelli, che puntualizza il significato di prescrizione.

“Non è mi abitudine commentare le sentenze sui quotidiani né tantomeno utilizzare i media per discutere dei processi penali. Tuttavia – per dovere morale e professionale – mi vedo costretto ad intervenire al fine di segnalarvi le gravi inesattezze presenti in alcuni articoli pubblicati sulla stampa locale in data 12 dicembre 2020 circa l’esito del processo Aeradria.

Il titolo di prima pagina del Corriere di Rimini “Aeradria, per i giudici la truffa c’era” appare inaccettabile e fuori luogo sotto il profilo di una corretta ed onesta informazione.

La motivazione della sentenza 11 dicembre 2020 verrà depositata tra novanta giorni, quindi nulla vi autorizza a scrivere “per i giudici la truffa c’era”! Chi ve l’ha rivelato, forse lo Spirito Santo? La declaratoria di intervenuta prescrizione ai sensi dell’art. 129, comma 1, c.p.p., non legittima una siffatta asserzione che si appalesa invece contraria al buonsenso, alla logica e al diritto. La mera declaratoria della prescrizione non costituisce una accertamento positivo circa la sussistenza dei reati che venivano contestati.

Voglio inoltre precisare che la prescrizione è maturata non certo per inesistenti “manovre dilatorie” degli avvocati difensori. Sono state fatte decine di udienze dibattimentali per interrogare numerosissimi testimoni del Pubblico Ministero, a fronte di una sola udienza per l’interrogatorio di soli cinque testimoni citati dalle difese. Noi difensori non abbiamo mai richiesto dei rinvii, neppure per impedimento professionale ed abbiamo anzi sempre rispettato il calendario delle udienze predisposto dal Collegio giudicante.

Questa indagine è nata con un vistoso vizio genetico, con il peccato originale della cosiddetta associazione per delinquere che pretendeva di coinvolgere un’intera classe politica e dirigente. Si trattava di un’imputazione palesemente infondata e dai contorni addirittura abnormi.

Un’associazione per delinquere “democratica” perché fondata persino sul mandato elettorale: l’eletto diventava Sindaco o Presidente delle Provincia e contemporaneamente diventava anche promotore e organizzatore dell’asserita associazione per delinquere. Questa infondata costruzione giudica era finalizzata ad attribuire agli imputati tutti gli altri reati. Il reato associativo è stato stroncato in udienza preliminare dalla sentenza di non luogo a procedere, non appellata dal Pubblico Ministero.

Segnalo che, ad avviso di questa difesa, proprio dai testimoni del pubblico ministero è emersa l’insussistenza degli altri addebiti e la criticità di tutto l’impianto accusatorio. Che dire, ad esempio, di un asserito abuso d’ufficio per violazione dell’art. 42 TUEL (la famosa lettera di patronage, che poi patronage non era) quando è emerso da autorevoli testimoni del P.M. che quella lettera non generava alcuna obbligazione di dare a carico del Comune di Rimini e non violava le competenze del Consiglio comunale?

Che dire, ad esempio, di una asserita truffa per erogazione di somme di denaro attinenti al contratto di web marketing con Ryanair per la ripresa dei voli su Rimini, quando proprio dai testimoni del PM e dei difensori è emersa l’inesistenza di un soggetto “truffatore” e di un soggetto “truffato”? Tale circostanza peraltro era già stata segnalata dal Procuratore generale della Cassazione nella sua requisitoria scritta.

La semplificazione colpevolista “per partito preso” espressa dagli articoli di stampa e nel titolone “Aeradria, per i giudici la truffa c’era”, è quindi inaccettabile sia sotto il profilo morale-deontologico, che sotto l’aspetto strettamente giuridico.”

 

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