Il testo del decreto agosto è stato approvato (bollinatura) dalla Ragioneria dello Stato e pubblicato in gazzetta ufficiale.
Il decreto prevede all’articolo 100 la riproposizione della soluzione per le concessioni pertinenziali già approvate con un emendamento da tutte le forze politiche poi bocciato dalla Ragioneria per mancanza di copertura finanziaria. Si tratta di un provvedimento atteso da più di 10 anni. La finanziaria del 2006 aveva aumentato i canoni fino al 3.000 per mille. Concessioni che pagavano 1600 euro sono state portate a 80-100mila euro. Da allora un contenzioso mai sanato. Il testo approvato dal Governo prevede l’abolizione dei criteri OMI per la determinazione del canone, la possibilità di chiudere i contenziosi accumulati negli anni con una cifra forfettaria del 30% in unica rata, oppure rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste.
Per compensare le minore entrate sono stati aumentati i canoni delle concessioni demaniali turistiche ad un minimo di 2.500 euro, ora il minimo era poco più di 300 euro. Solo sulle spiagge della provincia di rimini è possibile recuperare circa 200mila euro all’anno dai concessionari di bar e ristoranti.
Con l’articolo 100 si risolve anche un altro contenzioso che va avanti da anni. Il costo delle concessioni delle darsene. Per la provincia di Rimini riguardano i porti turistici di Rimini e Cattolica.
Anche in questo caso è la finanziaria del 2006 che innesca un insieme di burocrazia cieca e autolesionista, incredibile cambio delle regole in corso d’opera e groviglio di sentenze tra loro in contraddizione, con organi dello Stato che si ignorano a vicenda.
Nel 2006 una norma inserita in finanziaria aumenta i canoni pattuiti, per le marine, di oltre il 380%. Evidente che un canone così alto faccia saltare i piani finanziari per la realizzazione delle darsene di mezza Italia.
Ora la soluzione che riporta alla determinazione dei canoni della legge 400 del 1993. Si chiudono anche i contenziosi come per i pertinenziali.
Soddisfazione da parte del sindaco di Rimini Andrea Gnassi:” Un nuovo importante passo per la soluzione sulla quale Rimini e Anci stanno da molti mesi lavorando. E di questo voglio darne atto al Governo, che sta mantenendo gli impegni presi.E’ stata recepita la nostra proposta e le richieste partite da Rimini e portate avanti da Anci, in sinergia con le categorie. Così come annunciato, le istanze contenute nell’emendamento di luglio – prima vagliato positivamente poi bocciato in linea tecnica dalla Ragioneria dello Stato – sono state recepite nel decreto ‘Agosto’, con l’abolizione del canone Omi per le pertinenze e la definizione agevolata dei contenziosi. L’esperienza recente ci invita a non lasciarci andare agli entusiasmi e, dopo la bollinatura di ieri da parte della Ragioneria dello Stato sull’articolo 100, di attendere l’ufficializzazione in Gazzetta Ufficiale, ma si va finalmente delineando un risultato decisivo per la sopravvivenza di centinaia di imprese di questo comparto strategico per lo sviluppo turistico futuro dei territori.”
Il testo integrale dell’articolo 100
ART.100.
(Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)
- Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si appl icano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società spotiive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 , nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione.
- All’articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, con effetto dal 1° gennaio 2021 il comma 1, lettera b), punto 2.1) è sostituito dal seguente: “2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3)”. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
- Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime di cui al primo periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate – a decorrere dal 2021 – con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione di cui al secondo periodo.
- Dal 1° gennaio 2021 l ‘importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500.
- Nelle more della revisione e dell ‘aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell’articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata i n vigore dal presente decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti:
- a) le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all’atiicolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui all’articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- b) le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
- Le disposizioni d i cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10 non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell’articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data d i entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all’ente gestore e all ‘Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento:
- a) in un’unica soluzione, di un impo1io, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
- b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo .
- La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 7 è presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 è versato l’intero impo1io dovuto, se in un’unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.
- La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.
- La presentazione della domanda nel termine di cui al comma 8 sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 7, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell’intero importo dovuto, se in un’unica soluzione, o dell’ultima rata, se rateizzato . Il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comp01ia la decadenza dal beneficio.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 144.000 euro per l’anno 2020, sì provvede ai sensi dell’articolo 114