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Rimini, Federconsumatori: Microcredito emergenziale. Per riappropriarsi della propria indipendenza economica

I consistenti sforzi pubblici e privati tesi a ricreare idonee condizioni di stabilità, vanno tendenzialmente nel senso di dare liquidità, ad esempio, tramite sussidi, incentivi ed indennizzi (oltre che con politiche monetarie espansive), ma non puntano anche sull’educazione finanziaria, aspetto che consentirebbe a famiglie ed imprese di meglio comprendere, conoscere ed impiegare tutte quelle sensibilità nuove e diverse che sono richieste all’interno di una società ed un mercato in assidua trasformazione: i beneficiari vengono così dotati di mezzi economici, ma non della capacità di farne buon uso.

Nell’arco di vari decenni i modelli di gestione di bilanci famigliari e d’impresa, così come le azioni finalizzate al mantenimento dei sottesi equilibri, hanno cominciato progressivamente ad essere compresi ed impiegati dai cittadini, ma frattanto la crescente e diffusa crisi economica sottrae sempre più alle famiglie quelle certezze che consentivano di programmare le spese in base alle entrate (si veda il disarmante ricorso alla CIG, nonché l’estensione imprevedibile delle procedure concorsuali quali situazioni che, ad esempio, complicano se non impediscono l’accesso al credito, principale risorsa odierna per il cittadino medio per conquistare una propria indipendenza).

Questo scenario ha indotto vari Enti della Provincia di Rimini (NiDiL-CGIL, Federconsumatori, Figli del Mondo, Palloncino Rosso, Banca Popolare Etica) a farsi parte attiva sviluppando un progetto denominato “MIFIDO”, con una partecipazione su base essenzialmente volontaria, quale utile strumento tramite cui traghettare il soggetto in difficoltà lungo un percorso di ripresa sia sul piano finanziario sia sul piano sociale. Non deve infatti dimenticarsi che la principale conseguenza dello stato di indigenza è spesso un fenomeno di emarginazione sociale volontaria, dettata non solo dalla mancanza di mezzi economici per partecipare attivamente alla vita della comunità, ma anche e soprattutto dal forte senso di dignità degli individui che li porta a vergognarsi del proprio stato di bisogno.

Un deciso intervento a sostegno di queste situazioni è ritenuto indispensabile, e non deve essere inteso quale attività meramente caritatevole, cioè finalizzato ad aiutare l’individuo in quanto tale, bensì quale strumento che possa rappresentare un accordo sullo spartito della delicata sinfonia sociale, avendo rilevato che l’aumento della precarietà delle condizioni di vita delle persone, dovuto al loro continuo depauperamento, le rende ancora più insicure e diffidenti, ovvero, in estrema sintesi, incapaci di spostare le preoccupazioni da sé stesse.

Eppure è sempre il singolo che deve concretizzare, implementare, vivere e far vivere ogni qualsivoglia impegno ed iniziativa scaturenti dalla politica, ricreando soprattutto in seno alle piccole comunità di quartiere quel senso di fiducia e reciprocità che sta scemando e che sta minando le basi stesse del vivere democratico.

Il costruttivo confronto portato avanti tra i soggetti coinvolti ha portato così a confermare che solo supportando il singolo potrà supportarsi la comunità e con essa il sistema tutto.

Lo stato di precarietà in cui sempre più persone si ritrovano, oggettivamente non per colpa propria, porta palesemente alla creazione di situazioni di disagio, fragilità, emarginazione e, in casi neppure troppo estremi, alla devianza sociale. Tutto ciò si accompagna al rischio sempre maggiore di essere etichettati dall’esterno, con una conseguente limitazione oggettiva delle possibilità future di riscatto sociale.

In un sistema economico in cui è in aumento il ricorso a metodi alternativi di pagamento, come ad esempio il ritorno al baratto, la finanza continua ad avere un ruolo propulsore della crescita economica. Il progetto prende, dunque, spunto da un modo alternativo di intendere la finanza in funzione della crescita economica: da questo punto di vista l’istituto del Microcredito, così come regolamentato dal D. Lgs. n. 385/93 (T.U.B.) ed altre poche fonti normative introdotte in attuazione della Direttiva n. 2008/48/CE, può essere un fondamentale punto di partenza per uno sviluppo più ampio di strumenti di micro-finanza al servizio sia dell’imprenditore sia del consumatore-risparmiatore.

L’elevata difficoltà di questa sfida risiede anzitutto nella ratio che ha contraddistinto fin dalla nascita, e che ha consentito di renderlo un istituto, il Microcredito nell’ambito dell’attività d’impresa: interrompere il progressivo impoverimento oltre ogni soglia di povertà, se non impedire la scomparsa di enormi masse di persone povere in paesi del cd. terzo mondo, il tutto a partire dal Bangladesh, grazie alle ormai risalenti iniziative del premio Nobel Yunus.

Gli stessi istituti precursori del Microcredito, come i Monti di Pietà, il credito cooperativo, le Tontine, l’Irish Loan Fund promosso dal diversamente noto J. Swift, hanno sempre rappresentato soluzioni di tipo caritatevole. Difficilmente forieri di un reale benessere diffuso, tali istituti confermano sì che le persone hanno sempre aiutato le altre persone (già in epoca Ante Domini), ma il motivo per cui sono sorti va ben contestualizzato e, senza volerli svalorizzare, va ovviamente precisato che sono stati creati all’interno di comunità occidentali anche benestanti che però non potevano godere delle più recenti tecnologie per mantenere l’igiene, la salute, limitare la diffusione di epidemie. In tali contesti l’aiuto non poteva che essere meramente assistenziale e comunque finalizzato a garantire livelli minimi di igiene, salute e rispetto della legge, elementi, soprattutto i primi due, che non sono mai andati a braccetto con la povertà.

Il passo in avanti compiuto da Yunus è stato proprio nel non mirare al semplice prolungamento della sopravvivenza in condizioni più decenti delle persone in difficoltà, quanto dar loro uno strumento per elevare autonomamente la propria condizione, investendo nella propria attività imprenditoriale e lavorativa, e i beneficiari erano inizialmente le donne, le lavoratrici più sfruttate. Presupposto per la concessione di somme di denaro era che “il richiedente” fosse un gruppo di persone: già questo imponeva al singolo soggetto debole/donna di strutturarsi insieme ad altre donne e divenire potenzialmente un gruppo forte e capace di tutelarsi, potendo giovarsi della disponibilità di somme utili da investire nel proprio lavoro artigianale senza dover poi restituire quasi tutto il guadagno a…usurai. In tal modo, nel tempo, le donne hanno potuto elevare la propria posizione sociale, essere ascoltate e avanzare legittime pretese.

La complessità della sfida è presto detta: un istituto che nasce per supportare l’emancipazione (se non la sopravvivenza) di soggetti cui neppure venivano riconosciuti diritti di sorta, viene impiegato oggi né più né meno per dare una seconda possibilità a soggetti che in partenza avevano (almeno sulla carta) le stesse possibilità di altri. I finanziamenti in oggetto sono caratterizzati infatti dal non dovere essere garantiti in maniera alcuna, almeno non dal finanziato).

In quest’ultima ottica questo progetto potrebbe sembrare addirittura azzardato, visto che viene concesso credito a chi ha perso a volte tutto, per concedergli un’ulteriore possibilità. Ed è proprio qui che invece deve risaltare il ruolo dei professionisti coinvolti e degli enti vigilanti sul percorso di impiego delle risorse finanziate: lungi dall’essere un prestito avventato, il Microcredito viene concesso sulla base di una preventiva analisi a tutto campo del richiedente, anche e soprattutto delle sue intenzioni di impiego della somma, portando avanti un processo di selezione e monitoraggio al fine di evitare il rischio di azzardo morale. Un investimento insomma in cui il rischio viene previamente affrontato e monitorato.

Gli istituti di credito, gli enti, le fondazioni ed i soggetti iscritti negli appositi albi ed elenchi non investiranno sul prestito in sé (cioè sul guadagno basato sul tasso di interesse a fronte dell’esito positivo dell’istruttoria, sulla futura solvibilità del finanziato e sull’idoneità delle garanzie che può fornire), ma sulla persona e sull’apporto che, grazie a tale finanziamento, potrà dare alla comunità ed al suo arricchimento, anche culturale.

Sul territorio della Provincia di Rimini questa iniziativa nasce dal basso e non è finalizzata a dare conforto o semplice assistenza, bensì ad aiutare l’individuo bisognoso a ridefinirsi in una società che sta cambiando linguaggio sempre più velocemente senza premurarsi di aggiornare i vocabolari.

 

Il contesto normativo

Veniamo ora ad un sia pur succinto schema della regolamentazione giuridica dell’istituto del Microcredito.

Direttiva n. 2008/48/CE

L’Unione Europea con questa Direttiva prosegue nel percorso di implementazione di diritti e facoltà essenziali imponendone l’applicazione agli Stati Membri.

Con questa Direttiva l’U.E. si preoccupa esclusivamente dei consumatori, elencando i tipi di finanziamenti esclusi dall’applicazione delle relative norme e fornendo degli indicatori di massima (come il computo del tasso di interesse, etc.) entro i cui limiti gli Stati Membri debbono individuarli in modo specifico.

Il legislatore italiano, in sede di recepimento e successivi aggiustamenti, ne ha esteso l’applicazione sino a ricomprendere soggetti che agiscono a fini imprenditoriali, tendenzialmente purché non siano soggetti “fallibili”.

D. Lgs. n. 141/10, così come modificato dai D. Lgs. n. 218/10 e n. 169/12.

Con questo decreto legislativo, entrato in vigore solo il 2.10.12, il legislatore ha recepito la suddetta Direttiva Comunitaria, estendendone appunto l’ambito applicativo.

Nel nostro ordinamento giuridico si è scelto, opportunamente, di incardinare la disciplina del Microcredito all’interno del Testo Unico Bancario-T.U.B. (D. Lgs. n. 385/93) che già regolamenta il settore del credito e bancario in generale, in particolare sostituendo e/o modificando gli artt. dal 111 al 114 e aggiungendo gli artt. 111bis, 112bis, 113bis e 113ter. D.M. 17.10.14 n. 176

Questo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dà attuazione a quanto disposto dall’art. 111 c. 5 del T.U.B. come modificato dai D. Lgs. suddetti, ed è stato intitolato Disciplina del Microcredito.

E’ il regolamento che disciplina e definisce i requisiti dei richiedenti e le forme tecniche di finanziamento, così come le condizioni economiche ad essi applicabili e le informazioni necessarie ed essenziali da fornire ai finanziati.

D.M. 18.03.15

Apporta modifiche al D.M. 24.12.14 in materia di interventi del Fondo di garanzia per le P.M.I. in favore di operazioni di microcredito destinate alla microimprenditorialità.

Provvedimento della Banca d’Italia del 3.06.15

Provvedimento con il quale, con notevole ritardo, vengono emanate le disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco degli operatori di microcredito.

 

Condizioni e procedure

Il quadro normativo descritto fornisce i criteri ed i parametri affinché l’istituto del Microcredito possa essere utilmente e correttamente implementato nel nostro paese, prevedendo in particolare due diverse tipologie di microcredito.

Microcredito Imprenditoriale, per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per l’inserimento nel mercato del lavoro

Destinatari sono i soggetti che intendono avviare o sviluppare attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro – nella presente esposizione ne basti la menzione, essendo incentrata sull’istituto di seguito meglio descritto.

Microcredito Emergenziale

Destinatari sono le persone fisiche/consumatori che agiscono e si sono indebitate per scopi estranei alla propria attività commerciale o professionale, in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale.

Il finanziamento non deve superare i 10.000,00 € e deve essere restituito in 5 anni massimi, non deve essere assistito da garanzie reali, deve essere accompagnato dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, deve avere come scopo quello di consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e deve essere prestato a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

Tali caratteristiche sono elencate dall’art. 111 T.U.B., e vengono meglio approfondite dal Regolamento di cui al D.M. 17.10.14 n. 176, in particolare nel Titolo II (Requisiti dei finanziamenti destinati a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria), art. 5 (Beneficiari e finalità dei finanziamenti), nel quale vengono elencate le situazioni che possono causare la predetta vulnerabilità: disoccupazione, sospensione/riduzione dell’orario di lavoro, il sopraggiungere di non autosufficienza, significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili.

I finanziamenti debbono essere impiegati (elencazione non tassativa) per soddisfare bisogni primari come spese mediche, locazione, messa a norma degli impianti dell’abitazione, bollette, istruzione.

Nei relativi contratti di finanziamento devono anche essere esplicitate forme e modalità di svolgimento dei cosiddetti servizi di assistenza, che rappresentano una delle caratteristiche fondamentali del microcredito, ovvero quei servizi di “accompagnamento” e di “educazione finanziaria” del beneficiario che garantiscono la buona riuscita dell’operazione. Si tratta di tutti quei servizi atti a fornire informazioni utili per migliorare la gestione dei flussi di entrate ed uscite nel bilancio famigliare, fermo restando che nella somma finanziata è ricompreso anche il costo di tali servizi.

Il T.E.G. non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall’ultima rilevazione trimestrale ex L. n. 108/96, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8.

Questi finanziamenti possono essere erogati direttamente da un ente pubblico o privato a ciò autorizzato, come previsto dalla menzionata normativa. In questi casi una garanzia di fatto in ordine all’esatto adempimento di pagamento delle rate sarà costituita dall’assistenza prestata dai soggetti che, ex art. 5 c. 5 D.M. n. 176/04, forniranno servizi ausiliari di assistenza nella gestione del bilancio famigliare.

Vi è però anche una garanzia formale che limita i rischi per l’ente finanziatore, ovvero una copertura del debito fino all’80% fornita dallo specifico Fondo di Garanzia, soggetto coinvolto pienamente nel perfezionamento della singola pratica.

In quest’ambito l’operatore del microcredito/ente finanziatore deve prestare, sia durante l’istruttoria che nel periodo di rimborso, quei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati, eventualmente affidandoli a soggetti specializzati nella prestazione di tali attività, utili al perseguimento del relativo progetto di inclusione sociale e finanziaria.

Realizzato da Avv. Enrico Moretti – consulente legale Federconsumatori della Provincia di Rimini.

Realizzato nell’ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2018.

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