Fare acquisti on-line e concludere contratti a distanza e fuori dai locali commerciali è diventata un’abitudine sempre più frequente nell’era moderna. Ma cosa può accadere quando un consumatore non è soddisfatto dell’acquisto effettuato o del contratto concluso?
Nel sistema del codice civile, in via generale, un contratto vincola a tutti gli effetti di legge le parti contraenti, e non è pertanto ammissibile recedere in via unilaterale, fatta eccezione per casi e condizioni stabilite dalla legge.
Tuttavia, al fine di tutelare i consumatori, il Codice del Consumo (d. lgs. n.206/2005) prevede una specifica disciplina che contempla una particolare ipotesi di recesso, favorendo in questo modo la possibilità di far cessare unilateralmente gli effetti di un contratto valido ed efficace.
L’art. 52 del Codice del Consumo sancisce infatti che, qualora un contratto sia stato stipulato al di fuori dei locali commerciali ovvero a distanza, il consumatore possa esercitare il diritto di recesso (c.d. ripensamento) entro quattordici giorni, senza la necessità di dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti.
Si tratta di una evidente tutela a favore del consumatore, parte c.d. debole del rapporto contrattuale, in quanto, non essendo stato quest’ultimo fisicamente presente alla conclusione del contratto o non avendo avuto la possibilità di verificare personalmente la qualità dei prodotti acquistati, si trova ad accettare le condizioni e i termini imposti dal venditore.
Al consumatore viene quindi concesso un periodo di quattordici giorni al fine di valutare personalmente l’acquisto effettuato, e nel caso in cui volesse ripensarci, è libero di farlo senza incorrere in alcuna penalità.
Il suddetto termine inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico dei beni acquistati per quanto attiene alla conclusione di contratti di vendita, mentre nell’ipotesi di stipula di contratti di servizi o di fornitura di acqua, gas o elettricità, il periodo per esercitare il recesso decorre dal giorno della conclusione del contratto.
Il venditore è inoltre obbligato, al momento della stipula del contratto, a fornire all’acquirente tutte le informazioni necessarie per esercitare il diritto di recesso; nel caso in cui il professionista ometta di adempiere a tali obblighi informativi, il termine entro cui il consumatore può recedere viene infatti esteso sino a dodici mesi ovvero entro quattordici giorni dalla data in cui vengono fornite le informazioni richieste.
Per poter esercitare il diritto di recesso, il consumatore può utilizzare l’apposito modulo predisposto dal professionista oppure presentare una qualsiasi dichiarazione esplicita circa la sua volontà di recedere dal contratto stipulato, e sul consumatore ricade l’onere della prova.
Un’importante eccezione al diritto di recesso è prevista dalla normativa consumeristica in tutte quelle ipotesi in cui il contratto di vendita abbia ad oggetto beni o servizi per i quali sia impossibile, per la loro natura, provvedere ad una sostituzione. Non è infatti possibile, ad esempio, recedere da un contratto negoziato a distanza o fuori dai locali commerciali qualora lo stesso abbia ad oggetto beni personalizzati, confezionati su misura, beni soggetti ad un periodo di scadenza breve ovvero che per motivi igienici debbano rimanere sigillati e siano stati aperti dopo la consegna.
Qualora il recesso sia stato regolarmente e validamente presentato, il professionista entro quattordici giorni dalla data in cui ha ricevuto l’informazione del recesso, deve provvedere, con le stesse modalità con cui è avvenuto l’acquisto, al rimborso di tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, comprensivi delle spese di consegna se previste, e il consumatore deve a sua volta riconsegnare i beni al venditore o a un terzo da quest’ultimo autorizzato.
In alternativa, al professionista è concessa anche la facoltà di offrire al consumatore la possibilità di sostituire la merce precedentemente acquistata con altri prodotti di pari importo.
Articolo realizzato da Lorenza Menghini – Consulente Legale Volontario Federconsumatori Rimini A.P.S. – Realizzato nell’ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2018.