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IMU, i Comuni possono prorogare la scadenza del 16 giugno solo per la parte di loro competenza

Resta valida la data del 16 giugno 2020 come termine entro cui i contribuenti devono versare la prima rata dell’IMU 2020, a meno che i singoli enti locali non abbiano provveduto a prorogarla a causa del covid 19. Tale possibilità è ammessa ma solo per la parte di competenza dell’Imu che va al Comune e non per la quota di spettanza allo Stato per i fabbricati di cat. D

Il Ministero delle Finanze ha chiarito con una circolare  che è possibile la proroga della scadenza IMU del prossimo 16 giugno, con delibera di Giunta, giustificato dalla situazione emergenziale, con la precisazione che la quota IMU riservata allo Stato viene sottratta alla disponibilità dei Comuni.

Il limite di applicazione della proroga è che il Comune può disporla solo per quanto riguarda la quota IMU di propria competenza, mentre non viene rinviata la scadenza per quello che riguarda il pagamento dell’acconto sugli immobili di categoria catastale D (attività produttive)

La risoluzione del MEF spiega infatti che la facoltà di prorogare la scadenza IMU “può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all’ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell’ente locale in materia tributaria”.

Questo principio, prosegue la risoluzione, “porta ad escludere che possano essere deliberati dai Comuni interventi – anche di semplice differimento dei versamenti – aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva”.

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