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Federconsumatori: i consumi di acqua, luce, gas non pagati sono prescritti dopo due anni

L’art.2948 n.4 del Codice Civile stabilisce la prescrizione di cinque anni per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” come le bollette di elettricità, acqua, gas, telefono, internet, abbonamenti televisivi, ecc…

Per dare un freno al fenomeno delle cd. maxi-bollette, l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha, con proprie delibere, dato esecuzione a quanto stabilito con la Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) in merito alla riduzione da cinque a DUE ANNI del periodo entro il quale cadono in prescrizione i consumi di elettricità, gas e acqua, che è dunque il nuovo termine di prescrizione valevole per:

– il settore elettrico, limitatamente ai consumi più recenti di due anni fatturati nelle bollette, anche di conguaglio, emesse dopo il 1° marzo 2018;

– il settore gas, limitatamente ai consumi più recenti di due anni fatturati nelle bollette, anche di conguaglio, emesse dopo il 1° gennaio 2019;

– il settore idrico, limitatamente ai consumi più recenti di due anni fatturati nelle bollette, anche di conguaglio, emesse dopo il 1° gennaio 2020.

Conseguentemente tutte le bollette emesse successivamente a tali date dovranno limitarsi a fatturare i consumi risalenti a non più di due anni prima, mentre quelle emesse anteriormente potranno fatturare consumi fino ai cinque anni precedenti. 

Nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte del gestore che eventualmente non rispetti tali termini, l’utente potrà e dovrà eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni; a tal fine  si consiglia sempre di inviare la comunicazione in forma scritta, tramite raccomandata A/R, via fax oppure con la posta elettronica certificata (PEC). 

Per una maggiore trasparenza sugli importi prescrittibili e per rendere più facile al cliente esercitare il proprio diritto, i venditori saranno tenuti a emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni. In alternativa, tali importi dovranno essere evidenziati in maniera chiara e comprensibile nella fattura contenente anche gli importi per consumi più recenti di 2 anni. In ogni caso, i venditori sono tenuti ad informare il cliente della possibilità di eccepire gli importi prescrittibili e a fornire un format che faciliti la comunicazione della sua volontà di non pagare.

Il gestore da parte sua potrà interrompere la prescrizione solo con una formale lettera di diffida inviata con raccomanda o con posta elettronica certificata (solo per aziende, professionisti e partite Iva), non essendo allo stato valevoli le richieste telefoniche, le lettere semplici o i solleciti contenuti in altre bollette; qualora il gestore proceda con la formale diffida, la prescrizione si interrompe e inizia a decorrere nuovamente per un periodo di tempo uguale (ossia due anni).

L’ARERA ha chiarito, tra le altre, con la Delibera 97/2018/R/com per il settore dell’energia elettrica ed il gas e la Delibera 547/2019/R/idr per il settore idrico che la prescrizione di due anni decorre dal termine entro cui l’esercente il servizio o il gestore è obbligato ad emettere il documento di fatturazione siccome determinato dalle vigenti leggi e non quindi dal momento in cui è venuto a conoscenza del dato reale di consumo come sostenuto da molteplici fornitori.

Tale termine di prescrizione di due anni opera nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese (come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) o i professionisti (come definiti dal Codice del Consumo, art 3, comma 1°, lettera c), ed il venditore, e, nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, anche nei rapporti tra il distributore e il venditore ed in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.

Le norme prevedono, altresì, il diritto dell’utente che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio, nelle forme previste dalla medesima ARERA, alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore. Tale sospensione opera in caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni e qualora l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato. È previsto altresì l’obbligo del venditore di comunicare all’utente l’avvio del procedimento e di informarlo dei conseguenti diritti. È inoltre garantito il diritto dell’utente, in ogni caso, all’esito della verifica della legittimità della condotta dell’operatore, di ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

Per quanto concerne tutte le altre utenze (telefono, abbonamenti alla rete internet, abbonamenti televisivi in streaming e online, ecc…) diverse dall’elettricità, acqua e gas, continuerà ad applicarsi la prescrizione di 5 anni prevista dall’art. 2948 n. 4 del Codice Civile.

 

Articolo realizzato dall’avv. Camilla Olmeda – Consulente Legale Federconsumatori Rimini.

Realizzato nell’ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzodei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2018.

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