In una intervista del Corriere della Sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha affermato: ”Quest’estate non staremo al balcone e la bellezza dell’Italia non rimarrà in quarantena. Potremo andare al mare, in montagna, godere delle nostre città. E sarebbe bello che gli italiani trascorressero le ferie in Italia, anche se lo faremo in modo diverso, con regole e cautele. Attendiamo l’evoluzione del quadro epidemiologico per fornire indicazioni precise su date e programmazione”.
Purtroppo l’emergenza coronavirus pesa sempre più sul comparto turistico italiano.
Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, parla di una perdita di 305 milioni di presenze nel 2020, con un calo del fatturato per 17 miliardi di euro (-71,4%). A marzo si è registrato il 92,3% di presenze in meno nelle strutture ricettive in Italia per gli stranieri, mentre ad aprile il -99,1%. Sempre Bernabò Bocca prevede per il 2020 una assenza praticamente totale del turismo estero. Forse si potrebbe salvare una quota di quello di prossimità all’Italia.
A fronte di questa situazione il Governo con il decreto “Rilancio” in corso di approvazione ha previsto specifiche misure per il comparto del turismo.
In particolare:
Misure per la promozione turistica in Italia – Tax credit vacanze
- Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 35.000 per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive.
- Il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito e di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
- Il credito è fruibile nella misura del 90 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa e stata sostenuta, e per il 10 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.
- Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonchè a istituti di credito o intermediari finanziari.
Assumendo ipotesi prudenziale sulla base dei dati forniti dell’INPS dei nuclei familiari che hanno un reddito ISEE fino a 35.000 euro gli oneri ammonterebbero complessivamente nel biennio 2020-2021 a 2,51 miliardi (ripartiti sulla base delle quote previste del 90 e 10 per cento in 2,259 milioni di euro nell’anno 2020 e in 251 milioni di euro nel 2021).
E’ ancora in discussione se aumentare il limite Isee oltre i 35mila euro e la ripartizione tra sconto (80 o 90%) e detrazioni fiscali (20 o 10 %).
Fondo di 30 milioni per la promozione sui mercati italiani
Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e istituito il “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.
Fondo di 50 milioni per la sanificazione degli ambienti
Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, quale concorso nelle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e di adeguamento degli spazi conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità e le condizioni per l’accesso ai contributi.
Proroga concessioni demaniali turistiche
Anche al fine di contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 a carico degli operatori che esercitano la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, i procedimenti avviati dagli enti concedenti per la nuova assegnazione delle concessioni delle relative aree o per la riacquisizione della loro disponibilità sono sospesi in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n.145,( proroga delle concessioni demaniali turistiche in essere di anni 15, rdr) e, per le aree oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata, gli operatori proseguono l’attività dietro pagamento del canone di concessione.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano in riferimento alle aree che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la nuova assegnazione della concessione o la riacquisizione dell’area è stata disposta in ragione dell’annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.
Contributo lavoratori stagionali
Ai lavoratori stagionali nel settore turistico e negli stabilimenti termali, nonché nelle attività di esercizio dei parchi di divertimento, dei parchi tematici e dei giardini zoologici, con almeno 15 contributi giornalieri, anche non consecutivi, versati all’INPS nell’anno 2019 e nel primo trimestre del 2020, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità di 800 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.
Credito di imposta per l’affitto e per la riduzione del fatturato
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del sessanta per cento dell’ammontare annuo del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell’attività imprenditoriale turistico ricettiva e termale o del sessanta per cento dell’importo annuo pagato dal gestore dell’attività a titolo di corrispettivo per l’affitto d’azienda.
- Alle imprese turistico ricettive, alle aziende termali, alle agenzie di viaggio e ai tour operator che subiscono nel 2020 una riduzione dell’ammontare delle operazioni attive rispetto all’anno precedente è riconosciuto un credito d’imposta commisurato al numero dei mesi per i quali nell’anno 2020 si è registrata una riduzione delle operazioni attive rispetto al corrispondente mese dell’anno 2019.
L’ammontare del credito d’imposta è pari al 50 per cento dell’ammontare della riduzione delle operazioni attive se tale riduzione è pari ad almeno il 30 per cento o al 70 per cento se la suddetta riduzione è superiore al 50 per cento.
Fondo per i Comuni per le minore entrate dell’imposta di soggiorno
Nell’anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro, per il ristoro dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
Indennizzi settore agrituristico
- Alle imprese agricole autorizzate all’esercizio dell’attività agrituristica e risultanti regolarmente inserite e attive sul Repertorio nazionale dell’agriturismo istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 giugno 2014, è concesso un contributo straordinario per ogni mancata presenza determinata dalla differenza tra le presenze effettive del periodo gennaio – giugno 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020. Le mancate presenze sono quantificate sulla base delle comunicazioni effettuate alle competenti Questure ai sensi della normativa sulla sicurezza pubblica. È altresì concesso un contributo straordinario per mancata presenza alle altre aziende agrituristiche che non offrono servizio di alloggio, quantificato attribuendo alle stesse la percentuale di riduzione media calcolata a livello regionale per le strutture con alloggio. Il contributo, sul quale può essere concessa un’anticipazione, è determinato nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2020.
Fondo di solidarietà nazionale per le microimprese
Si istituisce presso il MISE il “Fondo di solidarietà nazionale per le microimprese” al fine di concedere un contributo massimo di 5.000 euro alle microimprese che soddisfano le seguenti condizioni: aver avviato l’attività prima del 1° febbraio 2020, avere meno di 10 dipendenti, avere un fatturato annuo non superiore a 1 milione di euro, non essere sottoposte a procedure concorsuali, non avere carichi erariali pendenti.
E’ prevista la proroga della cassa integrazione in deroga per i lavoratori stagionali delle aziende turistico-ricettive.
Le presenti disposizioni non sono ancora state approvate e sono oggetto di confronto nel Governo e con la Commissione Europea in materia di aiuti di Stato. Pertanto sono possibili modifiche e cambiamento rispetto a quanto scritto nel presente articolo