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Rimini, maltrattamenti in famiglia: scatta su 40enne la prima “sorveglianza speciale”

Un provvedimento di natura preventiva quella della sorveglianza speciale per due anni emessa a carico di un riminese, di 40 anni, che si è reso responsabile di maltrattamenti in famiglia e stalking, nei confronti della moglie e del loro figlio minore.

Il provvedimento è stato emesso alcuni giorni fa dal Tribunale di Bologna- sezione misure di prevenzione-, a seguito della proposta a firma del Questore di Rimini in virtù delle accurate indagini sviluppate dalla sezione specializzata in materie di misure di prevenzione della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato.

Si tratta della prima a Rimini, e di una delle prime misure in Italia. L’uomo è stato anche sottoposto a obbligo di soggiorno nel comune di Rimini. Gli episodi di maltrattamenti sarebbero iniziati nel 2017 e in diverse occasioni l’uomo avrebbe minacciato di morte la moglie, dalla quale si stava separando. Nonostante la donna avesse abbandonato la casa familiare, l’uomo non rassegnandosi alla fine della relazione sentimentale, più volte avrebbe pedinato la donna, molestandola e minacciandola di morte, fino ad essere nuovamente arrestato per il delitto di stalking. Con il provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna che ha condiviso le argomentazioni e le richieste del Questore di Rimini, oltre alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, all’uomo è stato imposto il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dalla ex moglie e dai figli.

La possibilità di applicare la sorveglianza speciale anche a soggetti indiziati del reato di maltrattamenti in famiglie e stalking è stata infatti introdotta nel Codice Antimafia nell’ottobre 2017 e in ultimo con il “Codice Rosso”.

Pertanto l’applicazione della misura per tale categoria di soggetti risulta una novità assoluta per il distretto di Rimini e tra le prime anche a livello nazionale. Si tratta di un’innovazione di importanza cruciale, al passo coi tempi. La ratio di questa riforma è combattere alcuni reati che oggi destano un particolare allarme sociale. Gli atti persecutori si concretizzano in una serie di azioni che creano un vero e proprio clima di terrore in capo alla vittima, la quale è costretta a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita, e soprattutto a condurre la propria quotidianità in costante ansia per sé e per i propri familiari. Tale ansia spesso investe anche parenti e amici, colleghi e datori di lavoro, per l’intrusività dello stalker, che non avverte limiti. In altri termini, si tratta di una pericolosità diffusa, e quindi con una precisa ricaduta sociale.

La misura di prevenzione, in questi casi, è adeguata e necessaria, anche in presenza di una contestuale misura cautelare. La misura di prevenzione, infatti, proprio perché discende da una pericolosità specifica e tipizzata, incide, principalmente e in modo peculiare, sulla libertà di circolazione, e non, se pure con varie gradazioni, sulla libertà personale.

Si tratta di una differenza di genere. La misura di prevenzione non può essere considerata una sovrapposizione o una duplicazione rispetto al trattamento cautelare, tanto è vero che non è vincolata a termini di fase, ma è autonomamente ancorata a quel tipo di pericolosità che l’ha legittimata. Essa quindi va oltre le vicende processuali legate alla cognizione, e assicura un controllo e una tutela duraturi nel tempo.

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