Il Tar dell’Emilia Romagna con sentenza pubblicata il 5 luglio ha respinto l’istanza di sospensiva dell’ordinanza di demolizione n. 17 dell’8.05.2019 prot. n. 2019/24; dell’ordinanza di divieto di utilizzo n. 19 del 28.05.2019 prot. n. 2019/26 e della nota comunale prot. n 2019/0013233 del 25.06.2019 del Comune di Coriano. Si tratta della vicenda che coinvolge l’azienda Petroltecnica
La motivazione del rigetto della richiesta di sospensiva degli effetti delle ordinanze è di ragione tecnica e non nel merito dei provvedimenti. Scrive il Tar:
“Rilevato che – ad una prima ed inevitabilmente sommaria delibazione qual è quella unicamente consentita dai caratteri propri della presente fase cautelare d’urgenza – il ricorso risulta infondato in relazione al complesso delle censure in esso delineate.
Rilevato altresì che la stessa prospettazione di una situazione di estrema gravità ed urgenza – qual è richiesta dalla norma sopraindicata – risulta contraddetta dal comportamento processuale delle società ricorrenti, che hanno provveduto a notificare soltanto in data 1° luglio c.a. il presente ricorso avverso l’impugnata ordinanza di demolizione notificata ad esse sin dall’08.05 c.a, nonché avverso l’impugnata ordinanza di divieto di utilizzo di immobili notificata ad esse sin dal 28.05. c.a”
Il Tar, in sostanza ha rilevato una contraddizione tra la richiesta di sospensiva d’urgenza ed i tempi della presentazione della stessa.
Il Tar ha fissato la data dell’udienza di merito per il “ 30 luglio 2019 nel doveroso rispetto dei termini prescritti dalla normativa vigente”