La società Delfinario srl di Rimini ha chiesto al tribunale di Rimini in data 10/06/2014, di dichiarare illegittima la cartella di pagamento emessa da Equitalia per l’importo di 212.124 euro riferita ai canoni per la concessione demaniale marittima del Delfinario per gli anni 2010 e 2011.
Il Delfinario ha sostenuto, nel suo ricorso, che si dovessero applicare le norma del decreto legislativo del 1993 N. 507 ed in particolare il comma 5 dell’articolo 42 ed il comma 5 dell’articolo 45, invece delle norme previste dalla legge finanziaria del 2007 sui canoni per gli edifici di proprietà del demanio (pertinenziali) che hanno portato alla cartella di Equitalia.
La legge del 1993 fa riferimento alla TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) e gli articoli citati fanno riferimento in particolare agli spettacoli viaggianti. Infatti il Delfinario per svolgere la propria attività ha una licenza di spettacolo viaggiante.
Il Giudice del Tribunale di Rimini ha ritenuto, con sentenza emessa l’11 novembre 2016, accoglibile la richiesta del Delfinario. In particolare il Giudice ritiene si debba applicare la legge che stabilisce per “le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale”.
La sentenza pertanto ritiene che il regime tariffario della Tosap vada applicato, per le attività di spettacolo viaggiante, alle aree demaniali di qualsiasi tipo e quindi anche nel caso del Delfinario trattandosi di struttura ed area di proprietà del Demanio.
In conclusione il Giudice del Tribunale di Rimini Dott.ssa Elena Amadei, annulla la cartella di Equitalia di € 212.124 e determina il canone demaniale in € 8.112 per l’anno 2010 ed € 8.232 per l’anno 2011, oltre al pagamento della tassa regionale.
E’ da presumere che Agenzia del Demanio e Comune di Rimini facciano ricorso in appello.