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Concessioni demaniali, anche Tar Piemonte respinge rinnovi senza bando

Nel vasto panorama giurisprudenziale che investe le concessioni demaniali, spesso i tribunali amministrativi affrontano questioni che hanno ad oggetto richieste di “concessioni migliorative in proroga” legate al mancato ammortamento degli investimenti e/o a ripercussioni negative avute nel corso del rapporto per circostanze esterne che hanno turbato il cosiddetto “sinallagma contrattuale concessorio”.

Vediamo come ha deciso una situazione sottoposta alla propria cognizione il TAR del Piemonte, Sezione II, nella sentenza n. 588 del 14 Maggio 2019 avente ad oggetto una concessione demaniale “lacuale”.

I ricorrenti, titolari di un Camping turistico ricreativo concessionari demaniali lacuali sul Lago Maggiore (scadenza della concessione 31.1.2018 )  invocavano nel corso del rapporto concessorio  una riduzione del canone, “evidenziando di avere subito ripercussioni negative dovute a contingenze climatiche, alla cattiva manutenzione dei luoghi e a un incendio subito”.

In data 17-21.5.2018 la società chiedeva il rinnovo della concessione demaniale o, in alternativa, il suo “prolungamento” per consentirle di ammortizzare di investimenti effettuati; la norma invocata era l’art. 24 del regolamento approvato con d.p.g.r. 28 Luglio 2019,n. 13/R che prevede appunto la concessione demaniale migliorativa.

L’amministrazione opponeva un diniego basato sulla necessità di provvedere al nuovo affidamento previa procedura ad evidenza pubblica e avverso tale diniego ( e altro) la società adiva il Tar Piemonte.

Con una motivazione puntuale e dettagliata il tribunale amministrativo motivava il rigetto del ricorso evidenziando che “le vicende contrattuali che hanno caratterizzato il tormentato rapporto concessorio sono aspetti che tuttavia attengono a possibili equilibri interni al rapporto stesso, come originariamente configurato (anche a fini eventualmente risarcitori o restitutori) ma non incidono sull’esistenza o inesistenza di un presunto diritto al rinnovo del rapporto contrattuale che, appunto, costituirebbe comunque un nuovo segmento contrattuale”.

In buona sostanza, ribadisce il TAR, “i rapporti concessori si caratterizzano per il fatto di, tendenzialmente, accollare al privato il rischio dell’attività svolta in concessione, salva preliminare ed apposita valutazione di equilibrio economico finanziario del rapporto; l’assunzione del rischio è propria delle valutazioni del privato all’atto di assunzione del rapporto concessorio; eventuali squilibri del sinallagma contrattuale potranno essere  fatti valere con i rimedi contrattuali ma non si traducono certo nel diritto astratto ad ottenere proroghe o rinnovi che, nella contrattualistica pubblica, fisiologicamente passano attraverso l’evidenza pubblica “.

Il TAR Piemonte ritorna poi sul tema generale del rinnovo delle concessioni demaniali qualificando la questione come “annosa nella giurisprudenza nazionale poiché si sono stratificati nel paese meccanismi (più o meno legali) di rinnovi reiterati spesso vantaggiosi per la sola parte privata per i quali l’Italia è stata a più riprese censurata e sanzionata in sede europea; i rinnovi di concessioni demaniali (che attribuiscono al privato il pacifico e particolarissimo beneficio di potersi giovare in esclusiva di beni pubblici) qualora avvengano senza confronto concorrenziale comportano una palese violazione dei generali principi europei della concorrenza”.

Ormai consueto il richiamo alla sentenza della Corte di giustizia 14.7.2016 in cause riunite C 458/14 e C 67/15, che ha dichiarato incompatibile con l’ordinamento eurounitario le previsioni, in questo caso normative, di proroga/rinnovo sostanzialmente automatica ed avulsa da meccanismi di evidenza pubblica.

Ribadisce poi l’ evidenza “dei principi generali in materia” che  “ostano appunto ad ogni forma di rinnovo automatico ed avulso da meccanismi di evidenza pubblica che, ancorchè in ipotesi non del tutto coincidenti con procedure formali di appalto, garantiscano, in presenza di più possibili concorrenti, sistemi competitivi di attribuzione della concessione”.

Quindi anche le concessioni cosiddette “migliorative”, previste da norme e regolamenti regionali e/o comunali,  in ogni caso presuppongono il confronto concorrenziale.

Roberto Biagini

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