Gli organi di informazione riportavano ieri la notizia della nota divulgata dall’ amministrazione comunale di Riccione con la quale si rendeva edotta la cittadinanza della “pubblicazione nel sito del Comune di Riccione di un avviso in evidenza in cui l’amministrazione informa i titolari di concessioni demaniali in possesso dei requisiti richiesti dalla norma statale Legge 145 /02018 relativamente all’estensione a 15 anni delle concessioni demaniali”.
Riprendiamo brevemente il bandolo della matassa di questa complicata materia per capire meglio quali siano le (poche) prerogative delle amministrazioni comunale in tema di rinnovi, estensioni, proroghe, (di definizioni se ne sono sentite molte) delle scadenze dei termini (prima 2015, poi 2020, ora 2034) disposte da Leggi dello Stato (le Regioni come sappiamo hanno provato quasi tutte a normare sulla durata – e non solo su quella – delle concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo ma immancabilmente sono andate a “cozzare” contro il muro della incostituzionalità per violazione dell’art. 117 Cost. 2 comma, lettera e) in quanto ogni previsione di durata è stata, è, e sarà considerata inerente alla “tutela della concorrenza”, materia che rientra nell’ambito della potestà legislativa delle Stato e non delle Regioni).
Quindi già da queste prime considerazioni si evince che unico soggetto legittimato a disciplinare la durata delle concessioni sia lo Stato e basta: non possono esserlo le Regioni, men che meno i Comuni.
Poi, che le proroghe statali vengano sistematicamente disapplicate ai casi loro sottoposti dai “giudici nazionali” per contrasto con l’ ordinamento euro-unitario, è un altro discorso che abbiamo affrontato più volte.
La legge Finanziaria 2019 n.145 del 30/12/2018 entrata in vigore il 1° gennaio 2019 all’art. 1 comma 682 stabilisce che “le concessioni disciplinate dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge 5 ottobre 1993 n.400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici”.
Precedentemente il D.L. 18.10.2012 n. 179 (art. 34 duodecies) aveva modificato la normativa nazionale in materia di durata delle concessioni prevedendo la riformulazione del D.L. 30.12.2009 n. 194 prorogando il termine delle concessioni “…in essere ed in scadenza al 31.12.2015 fino la 31.12.2020”.
Ogni comune che nel proprio ambito ha tra i sui compiti anche la gestione del Demanio Marittimo attribuitogli dal decreto sul federalismo demaniale (D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), ha disposto un’ attività ricognitiva volta ad attestare in via amministrativa il recepimento della normativa nazionale in materia di proroga delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo, anche, ma soprattutto, al fine di consentire ad ogni concessionario demaniale marittimo di concorrere legittimamente alle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa europea.
Infatti le varie circolari esplicative delle varie amministrazioni (qui sono riportate quella della Regione Emilia Romagna, simile a quella di altre Regioni, relativa all’estensione al 2034 e quella del Comune di Rimini relativa alla precedente proroga al 2020) parlano di:
1) una “mera annotazione” delle proroghe e/o estensioni ex lege;
2) di indicazione del termine di validità e della “fonte normativa” attributiva delle proroga e/o estensione;
3) di apposizione del timbro previo pagamento dell’imposta.
In buona sostanza i Comuni non “prorogano o estendono” nulla in tale materia, in quanto le proroghe e/o estensioni sono (e sono state) previste da leggi ordinarie dello Stato (uniche legittimate ad intervenire). Essi si limitano esclusivamente al compito amministrativo-fiscale di verificare il pagamento dell’imposta e di annotare tale adempimento “burocratico” sulla concessione stessa, come si può notare da questa esempio riminese.
Al di là delle interpretazioni giornalistiche questo è l’unico significato che si può conferire alla nota dell’amministrazione comunale di Riccione secondo la quale: «Le concessioni del demanio marittimo ad uso turistico ricreativo in base alla precedente normativa scadevano il 31 dicembre 2020. Adesso si estende la durata a 15 anni partendo da quest’anno». Dichiara l’assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi: «Come Amministrazione abbiamo dunque preso atto e dato disposizione agli uffici di procedere al recepimento delle domande di estensione fino al 2034 della concessione balneare per i titolari provvisti di requisiti. Si tratta di un passaggio rilevante che andrà a diretto beneficio di tutte le attività economiche che gravitano attorno alla spiaggia e al turismo balneare».
Anche l’assessore parla (e non potrebbe fare diversamente) di “presa d’atto” riferita alla estensione disposta per legge statale al 2034.
Poi se si vuole cercare “la ratio” di questa “rincorsa” dei concessionari e della sponda offerta dalle amministrazioni comunali (sulla base di circolari nazionali e/o regionali) al pagamento della tassa di registro fino al 2034, attenzione: con la piena consapevolezza della disapplicazione da parte dei giudici nazionali di tale proroga statale per contrasto con il diritto euro-unitario, ognuno può farsi una propria opinione.
Forse nel momento in cui un organo inquirente (ordinario e/o contabile) chieda conto a qualche funzionario comunale del perché in un contesto normativo totalmente precario abbia “annotato la riscossione di somme” con il rischio di doverle restituire (ad esempio, se un attuale concessionario che abbia avuto “l’apposizione del timbro” previo pagamento dell’ imposta sino al 2034, dovesse trovarsi soccombente in un giudizio, ad esempio amministrativo, per disapplicazione della proroga da parte di un qualsiasi TAR, secondo voi non andrebbe a richiedere la restituzione delle somme all’Ente che gli ha creato l’affidamento riscuotendole ….? Io mi comporterei così..) forse avremmo meno annunci roboanti e totalmente (o volutamente ?) fuorvianti e più consapevolezza della questione.
A meno che la strategia, l’intento sia quello preordinato, di “buttarla in vacca”, come diciamo noi in Romagna, per poi attendere la risposta degli Enti Pubblici e della “politica” in generale sensibile alle inclinazioni di voto dei gruppi di pressione. “Ci sarà pure un giudice a Berlino”….come sosteneva il mugnaio di Postdam, al quale chiedergli il ristoro dei danni per lesione di un affidamento che il Comune mi ha creato apponendo il famigerato “timbro” che ha annotato il rinnovo ?
Roberto Biagini
Circolare del Comune di Rimini del 2010
Timbro del Comune di Rimini
La circolare della Regione emanata il 1 marzo 2019 sulla proroga delle concessioni