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Concessioni spiagge: anche la Cassazione boccia le proroghe automatiche

Una recente sentenza dalla CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -SEZIONE TERZA PENALE (12 giugno 2019, n. 25993) ritorna, con interessanti spunti giuridici, sul tema del “conflitto” tra ordinamento nazionale e diritto eurounitario in materia di Concessioni Demaniali Marittime a scopo Turistico Ricreativo.

Non viene coinvolta nella pronuncia l’“estensione” di quindici anni (2034) della durata della concessioni prevista dalla mini-riforma Centinaio contenuta nei commi da 675 a 685 dell’art. 1 della L. 145/2018 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e Bilancio per il Triennio 209-2021) in quanto trattasi di fatti antecedenti, ma in ogni caso emergono spunti interessanti su vari ambiti.

Innanzitutto sarebbe stato opportuno, anche per una per una corretta e completa rivisitazione giuridica della vicenda, conoscere sia le due ordinanze del GIP e del Tribunale del riesame di Genova, sia l’atto di appello della Procura avverso l’ordinanza del GIP,  in quanto le motivazioni in ordine all’“elemento psicologico del reato” in una materia disciplinata dal diritto eurounitario deve necessariamente vedere la prevalenza di quest’ultimo sull’ordinamento nazionale in contrasto (che quindi non deve trovare applicazione al caso sottoposto al giudizio),  ove non vi possa essere una interpretazione del giudice nazionale delle norme del nostro ordinamento orientata, armonizzata con  quella comunitaria prevalente.

In ogni caso, nella questione di specie rileva il contrasto tra Procura della Repubblica e l’organo giudicante, in quanto la parte processuale pubblica ritiene che non “si profila una questione di applicazione in malam partem della normativa comunitaria, con riferimento alla violazione del principio di legalità o di tassatività”, interpretazione, di contro, sostenuta dal Tribunale del riesame di Genova.

Le motivazioni del ricorso ai giudici di Piazza Cavour da parte della Procura vertono sull’erronea applicazione dell’art. 1161 Cod. Nav., l’erronea applicazione dell’art. 49 del T.F.U.E e dell’art. 12 della direttiva 123/2006 (cd. Direttiva Bolkestein).

In buona sostanza “essendo stata contestata l’occupazione di area demaniale con concessione scaduta, le normative nazionali di proroga dei termini di durata delle concessioni erano in contrasto con la direttiva n. 123/2006 (cd Direttiva Bolkestein), con l’art. 49 del Trattato TFUE, come rimarcato sia dalla giurisprudenza sovranazionale della Corte di Giustizia (CGUE, sentenza 14 luglio 2016, pronunciata nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15) che da quella nazionale di legittimità (Sez.3, n. 21281 del 16/03/2018)“.

La Corte di Cassazione riprende alcune sue proprie precedenti pronunce in tema di “Abusiva occupazione”  ex art.1161 Cod. Nav. e riafferma tassativamente il principio che sono soggette a disapplicazione le disposizioni normative che prevedono proroghe automatiche di concessioni demaniali marittime, in quanto violano l’art. 117 Cost., comma 1, per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza (Sez.3,n. 7267 del 09/01/2014,dep.14/02/2014, Rv.259294; Sez. 3, n. 21281 del 16/03/2018, Rv.273222)”.

Riesamina, poi, l’excursus normativo giurisprudenziale della “vexata questio” delle “Concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo” e certifica per l’ennesima volta l’autorevolezza della sentenza della Corte di Giustizia (CGUE) del 14 Luglio 2016 pronunciata nelle cause riunite  C-458/14 e C-67/15 che “ha definito la questione esprimendo inequivocabilmente il principio secondo il quale le concessioni demaniali marittime non possono essere automaticamente rinnovate; una siffatta procedura contrasterebbe con il principio della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli artt. 49, 56 e 106 del TFUE. Inoltre, a parere della Corte, l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. direttiva Bolkestein) stabilisce che il rilascio delle concessioni demaniali marittime e lacuali deve necessariamente avvenire attraverso una gara pubblica che consenta a tutti gli operatori economici di inserirsi nel mercato”.

Non solo: anch’essa è ritornata sull’inutilità e sulla totale irrilevanza in detta materia del puerile tentativo propagandistico politico (in ogni caso da disapplicare: “E’ stato, conseguentemente, affermato che va disapplicata la normativa di cui al D.L. 24 giugno 2016, n. 113, art. 24, comma 3-septies, conv. in L. 7 agosto 2016, n. 160, laddove la stessa, stabilizzando gli effetti della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime prevista dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 1, comma 18,, conv. in L. 26 febbraio 2010, n. 25, contrasta con l’art. 12, par. i e 2, della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 – c.d. direttiva Bolkestein – e, comunque, con l’art. 49 TFUE)  del legislatore nazionale che all’epoca intervenne con il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, conv. con modd. in L. 7 agosto 2016, n. 160 7 (recante: “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”), chiamato “DECRETO_SALVA SPIAGGE” (vedi https://archivio.chiamamicitta.it/concessioni-demaniali-due-sentenze-affondano-la-legge-salva-spiagge/).

Infine, la Cassazione sposa integralmente la censura della Procura di Genova, ritenendo (e sarà molto importante in tema di future pronunce nei vari procedimenti penali che interverranno sul tema)  che “non può porsi una questione di applicazione in malam partem della normativa comunitaria, non potendosi ipotizzare nè una violazione del principio di legalità, non vertendosi in ipotesi di introduzione di una fattispecie criminosa non prevista, nè di tassatività, essendo la norma penale incriminatrice completa nei suoi aspetti essenziali” .

Vedremo, adesso,  alla luce di questi principi di diritto, come si pronuncerà nel nuovo esame il Tribunale di Genova nel giudizio di rinvio.

Roberto Biagini

La sentenza della Cassazione

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