Sulla nostra riviera puntuale ogni estate giunge la polemica sul servizio di salvamento e chi lo deve pagare.
Come, tutti sanno, il servizio di salvamento, obbligatorio durante la stagione balneare, rappresenta un’eccellenza per le nostre coste e una sicurezza per turisti e non che frequentano le nostre spiagge. Per lungo tempo la discussione riguardò le date di avvio e conclusione della stagione balneare e di conseguenza il periodo di attività dei bagnini di salvataggio. Questo aspetto è stato risolto da anni: la stagione balneare inizia l’ultimo weekend del mese di maggio e si conclude il secondo weekend del mese di settembre. Durante tutto questo periodo il servizio di salvataggio deve essere garantito.
Continua invece la diatriba su chi deve pagare il servizio di salvamento. La Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini che fa capo a Mauro Vanni già nel 2018 aveva sollevato il problema chiedendo alla Regione Emilia Romagna chi siano i soggetti titolati a pagare il servizio di salvamento. In soldoni, la cooperativa ritiene che non debbano essere solo i bagnini, ma anche i concessionari di pubblici esercizi (chioschisti) a pagare il servizio dei baywatchers. La Regione tentò una risposta che lasciava intendere che tutti i concessionari sull’arenile (quindi anche bar\ristoranti) dovessero contribuire a pagare il salvamento. In realtà poi non successe nulla.
Quest’anno la cooperativa bagnini ha deciso di procedere per vie legali facendo ricorso al Tar contro l’ordinanza balneare comunale, che riprende quella regionale. L’articolo 5 dell’ordinanza balneare regionale prevede che “I concessionari e/o titolari di stabilimenti balneari, contestualmente all’apertura al pubblico….devono:
“Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvamento…. Ove non risulti assicurato il servizio sopra indicato, si procederà, previo provvedimento amministrativo del Comune competente, alla sospensione d’autorità dell’attività dello stabilimento balneare fino all’accertamento del ripristino del servizio di soccorso e salvamento”.
L’obbligo è previsto nell’atto di concessione. Il mancato rispetto di questa clausola provoca la decadenza della concessione.
Ma tale obbligo non è previsto nelle concessioni dei chioschisti e tanto meno nell’autorizzazione per l’attività di noleggio di natanti. In definitiva non appare nessun obbligo di legge per gli operatori di spiaggia diversi dai bagnini.
Ora spetta comunque al Tar pronunciarsi in merito.