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Parità di genere, il ministero chiarisce e 10 Comuni riminesi risultano “fuorilegge”

Nelle Giunte dei Comuni sopra i 3 mila abitanti “nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%”. Questo prescrive la legge Delrio, n.56 del 2014. Fino ad ora si riteneva che i comuni sotto i 3 mila abitanti fossero esenti da tale obbligo.

Ora interviene con una nota il Dipartimento per gli affari Interni e Territoriale del Ministero degli Interni che in risposta ad un esposto:” Al riguardo si osserva che, seppur la legge n. 56 del 7 aprile 2014 all’art. 1, comma 137, ha stabilito un preciso quorum del 40% al fine di rispettare tale principio per i soli comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti. Tuttavia l’obbligo vale anche per i comuni di fascia demografica inferiore ai 3.000 abitanti.”

Scrive il ministero degli Interni”trovano applicazione (per i Comuni sotto i 3 mila abitanti ndr)  le disposizioni contenute negli articoli 6, comma 3, e 46, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 e nella legge n. 215/12 che, recependo i principi sulle pari opportunità dettati dall’art. 51 della Costituzione, dall’art. 1 del decreto legislativo dell’11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) e dall’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, (con valore non meramente programmatico, ma precettivo) rendono effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali. Rimanendo ferma la necessità dell’adeguamento statutario da parte dell’Ente interessato, le predette disposizioni sulla parità di genere risultano, peraltro, immediatamente applicabili anche in carenza di una espressa previsione statutaria”

In sostanza l’obbligo di rappresentare entrambi i sessi vale per tutti i Comuni Italiani e per tutti gli organi, anche quelli non elettivi come le giunte. La nota aggiunge che l’obbligo scatta immediatamente anche se non previsto dallo Statuto comunale.

A fronte di questa prescrizione legislativa nei comuni della provincia di Rimini la situazione è la seguente.

Dalla tabella si nota che:

  • 6 comuni hanno giunte composte da soli maschi
  • 2 comuni hanno la rappresentanza femminile sotto il 40%
  • 2 comuni hanno la rappresentanza maschile sotto il 40%

Già, perché anche se si parla impropriamente di “quote rosa”, la legge in realtà fissa criteri di equilibrio fra i due generi e quindi nemmeno la quota femminile può esorbitare quella maschile.

Vi sono altri comuni che hanno una rappresentanza di genere sotto il 40%, ma in questi casi si tratta di giunte di soli 3 componenti (compreso il sindaco). Impossibile garantire il 40%.

Definito anche il dubbio  se nella composizione della Giunta si debba conteggiare anche il Sindaco. Il Ministero degli interni lo ha chiarito con una nota del 2014.

A questo punto è certo che il sindaco non può ignorare la norma. In tal senso si è espressa più volte la giurisprudenza amministrativa, secondo cui, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 co. 137, “tutti gli atti adottati nella vigenza di quest’ultimo trovano nella citata norma un ineludibile parametro di legittimità, non essendo ragionevole una sua interpretazione che leghi la concreta vigenza della norma alla data delle elezioni ovvero che condizioni unicamente le nomine assessorili all’indomani delle elezioni” (Cons. Stato, n. 4626/2015, cfr. T.A.R. Venezia n. 286/2016, T.A.R. Cagliari n. 1145/2015).

I Sindaci inadempienti dovranno  fornire delle sostanziose motivazioni e la nota del Ministero degli Interni non lasciano molti spazi ad interpretazioni. Inoltre per i comuni inadempienti vi è anche il rischio di giunta illegittima, con tutto quello che ne consegue.

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