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Rimini: Acli Lega Consumatori e OCC insieme contro il sovraindebitamento

Il sovraindebitamento è un fenomeno che, a causa della crisi economica, è divenuto in forte ascesa ed ha assunto connotazioni drammatiche anche sul nostro territorio.

Il sovraindebitamento consiste nell’incapacità di persone e famiglie di far fronte ai debiti contratti, determinando una condizione di afflizione e incapacità di tornare a normali condizioni di vita, con il rischio di cadere nelle mani di usurai ed estorsori.

Sino all’entrata in vigore delle norme sulla composizione della crisi da sovraindebitamento non vi era alcuno strumento per sottrarsi al giogo perenne del debito.

 

Le nuove disposizioni consentono di definire l’esposizione debitoria pervenendo alla cosiddetta “esdebitazione”, ossia di sottrarsi per sempre al peso del debito, restituendo la persona alla possibilità di una vita dignitosa. L’esdebitazione raggiunge anche percentuali dell’80-90%.

In molti casi è quindi possibile arginare, grazie a strumenti legislativi e l’assistenza di professionisti, un processo di crisi che quando viene affrontato in solitudine pare irreversibile, quando al peggio non sfocia nell’affidare il proprio destino a chi pratica l’usura.

OCC Romagna, nato in attuazione del D.M. 2002 del 2014, rappresenta l’organismo in grado di andare incontro alle necessità delle persone fisiche “non imprenditori” quali privati, professionisti, imprenditori e società non fallibili. L’Organismo di Composizione della Crisi, attivo anche presso l’Ordine dei Commercialisti di Rimini, svolge un importante ruolo sociale, oltre che alleviare il lavoro del Tribunale.

L’Organismo per la Composizione della Crisi da sovraindebitamento “OCC ROMAGNA” è iscritto al n.8 del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. L’OCC ROMAGNA ha attualmente 5 sedi operative nelle province in cui operano gli Ordini territoriali associati: Rimini, Forlì, Ravenna, Ferrara e presso l’Ordine Avvocati Forlì-Cesena (in OCC ROMAGNA dall’1/9/2018).

 

Ad oggi, il Referente dell’OCC è intervenuto per la risoluzione delle crisi da sovraindebitamento delle imprese non fallibili e dei consumatori (L. 3/2012) assegnando incarichi di gestore della crisi ai commercialisti iscritti presso il Ministero della Giustizia. Dal 2016, le procedure assegnate sono state 335.

 

Anno 2016 (n. 75): FORLI 68, RAVENNA 6, RIMINI 1, FERRARA 0

Anno 2017 (n. 120): FORLI 91, RAVENNA 9, RIMINI 13, FERRARA 7

Anno 2018 (n. 140): FORLI 71, RAVENNA 27, RIMINI 28, FERRARA 8

 

Per dare impulso alla concreta attuazione di questa preziosa opportunità è stato firmato un protocollo d’intesa fra ACLI, Lega Consumatori e OCC Romagna.

Alla firma sono intervenuti l’Avv. Emanuele Magnani (Presidente Lega Consumatori e Vice presidente ACLI di Rimini), e il Prof. Giuseppe Savioli (Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Rimini).

Quotidianamente ACLI, per mezzo della Lega Consumatori, fornisce assistenza alle famiglie sovraindebitate e colpite dalla crisi finanziaria e d’ora in poi troverà ascolto e consulenza professionale presso la sede riminese dell’OCC Romagna, presso il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini

L’obiettivo comune è creare una sinergia per la miglior tutela delle famiglie indebitate, sia nella fase pre crisi che in quella patologica.

In concreto, laddove possibile ACLI e Lega Consumatori promuoveranno il servizio offerto dall’OCC al fine di verificare la nomina di un gestore della crisi, assistendo e accompagnando l’associato presso la sede dell’OCC di Rimini in modo gratuito, salvo il tesseramento all’associazione.

L’OCC dal canto suo fornirà gratuitamente (salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute e documentate) una consulenza necessaria a valutare la possibile fattibilità del ricorso alle procedure di esdebitazione.

Sarà impegno comune quello di comunicare il servizio offerto per diffonderne la conoscenza e far maturare una corretta coscienza dei diritti delle famiglie.

Per formare nuovi professionisti, domani all’Hotel Ambasciatori di Rimini prenderà il via un corso di formazione obbligatoria di 40 ore.

 

SCHEDA:

IL SOVRAINDEBITAMENTO E ’ATTIVITA’DELL’ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI

Cos’è il sovraindebitamento – E’ sovraindebitato chi, nonostante gli sforzi, non riesce più a sostenere i propri impegni economici e rimborsare finanziamenti o debiti. I casi più frequenti derivano da un imprevisto (mercato, lavoro, famigliare, salute, ecc.) che impedisce di onorare il pagamento rateizzato, il mutuo, comunque impegni a media lunga scadenza.

Chi è l’Organismo per la Composizione delle Crisi – L’OCC è una istituzione, imparziale ed indipendente, che fornisce informazioni sul sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori delle crisi. Solo gli enti pubblici iscritti all’apposito registro (link: http://crisisovraindebitamento.giustizia.it/registro.aspx) possono fornire il servizio e possono farlo solo nel proprio territorio di competenza.

Chi è il Gestore della crisi – E’ un professionista scelto dall’istituzione per studiare la situazione di chi è in sovraindebitamento e trovare, insieme al debitore, delle possibili soluzioni. 

Gli obiettivi e la legge – L’obiettivo è creare le condizioni perché debitori e creditori possano uscire da situazioni di blocco. L’OCC e il Gestore non finanziano e non si sostituiscono al debitore.

La normativa di riferimento nasce con la Legge 3/2012 che ha introdotto “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.

Il Decreto Ministeriale 202/2014 ha stabilito il “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”.

Poi la Legge 132/2015 “recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” ha meglio definito il quadro. Per i testi e gli aggiornamenti della normativa si fa riferimento alla Gazzetta Ufficiale. 

Tre possibili procedure e risultati – L’OCC, il Gestore della Crisi e un Giudice delegato valutano la fattibilità delle soluzioni possibili in ogni caso concreto.

Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.

Piano del consumatore: funziona come l’accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso.

Liquidazione del patrimonio del debitore: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.

All’esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione. L’esdebitazione comporta la possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte. 

Le persone e la procedura – Solo il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può prendere l’iniziativa di attivare la procedura. I creditori non possono prendere l’iniziativa al posto del debitore. 

Non possono accedere alla procedura: 

  • L’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
  • Chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
  • Chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
  • Chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica. 

 

Info:

0541784193

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