Andrà ai fare lavori socialmente utili Andrea Speziali, 30 anni, critico d’arte ed ex candidato consigliere comunale in una lista civica riccionese che il 22 ottobre del 2017, nei secondi successivi al terribile incidente in cui perse la vita Simone Ugolini aveva ben pensato di postare un video in diretta via Facebook riprendendo quei terribili momenti, in cui il giovane Ugolini, appena sbalzato dalla propria motocicletta, lottava tra la vita e la morte. Purtroppo, il ragazzo perse la vita, proprio mentre Speziali era intento a riprendere quanto accaduto malgrado l’invito di Forze dell’Ordine e sanitari ad andarsene o perlomeno a interrompere lo scempio della diretta virtuale.
Speziali fu iscritto al registro degli indagati per la violazione dell’articolo 15 della legge 47 del 1948 sulle pubblicazioni a mezzo stampa. Ora ha chiesto e ottenuto la messa alla prova che altro non è che la prestazione di un lavoro di pubblica utilità, come spiegato qui sotto.
La concessione della “messa alla prova” è subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità, cioè una prestazione non retribuita (affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato) di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. – Sul lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova v. il regolamento emanato con D. M. Giustizia 8/6/2015 n.88.
L’imputato può essere messo alla prova soltanto nei processi per:
– reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria, oppure con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria [la Corte di Cassazione, sez.IV penale, con sentenza 27/7/2015 n.32787 ha precisato che nel verificare il limite di 4 anni non si tiene conto delle eventuali aggravanti contestate];
– delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 c.p.p., e cioè: a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’art. 336 C.P.; b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’art. 337 C.P.; c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’art. 343, comma 2, C.P.; d) violazione di sigilli aggravata a norma dell’art. 349, comma 2, C.P.; e) rissa aggravata a norma dell’art. 588, comma 2, C.P., con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; f) furto aggravato a norma dell’art. 625 C.P.; g) ricettazione prevista dall’art. 648 C.P..