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Concessioni spiaggia. “Comitato petizioni” diffida lo Stato ad applicare le leggi

Il Comitato petizioni Balneari Italiani coordinato dal concessionario riminese Marco Deluca ha diffidato le istituzioni, da quelle locali a quelle nazionali, ad applicare l’articolo 49 del codice della navigazione.

Si tratta di una diffida che deriva dalla preoccupazione che alla scadenza delle concessioni (31 dicembre 2020) il demanio statale incameri i manufatti realizzati sulle spiagge di proprietà dello Stato. Infatti il citato articolo 49 del codice della navigazione recita:” Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest’ ultimo caso, l’amministrazione, ove il concessionario non esegua l’ordine di demolizione, può provvedervi a termini dell’articolo 54.”

In realtà l’articolo 49 non si applica solo a fine concessione ma anche durante la concessione in essere, nel momento in cui viene certificato che una parte delle opere realizzate sull’arenile non sono amovibili (o di facile rimozione). Inutile ricordare che l’articolo 49 del codice della Navigazione è una legge vigente dello Stato Italiano. Normalmente le diffide si fanno per applicare le leggi e non certo al contrario.

Queste, in sintesi, le motivazioni  e la diffida presentata a vari organi dello Stato che ci è stata inviata dal “Comitato Petizioni Balneari”

“Il Comitato Petizioni Balneari Italiani, a seguito della abrogazione di norme giuridiche che garantivano la continuità di impresa, avvenuta in modo poco equilibrato e proporzionale rispetto agli obbiettivi preposti dalla UE, lasciando vigenti norme datate e superate, come l’art. 49 del codice della navigazione. Vittime di una interpretazione errata della direttiva 123/2006/CE da parte dello Stato Italiano in fase di applicazione di una direttiva Europea lo Stato Italiano, che invece di rafforzare un quadro giuridico e trasferire i Diritti Fondamentali, come previsto dalle norme Europe (diritto alla impresa art 16, art. 17 diritto alla proprietà privata), ha cancellato la certezza giuridica esistente, necessaria per le micro imprese balneari (sentenza CGUE 14 luglio 2016 “Promoimpresa”, punto 71). Viste le motivazioni espresse sopra, considerando la gerarchia delle fonti delle norne giuridiche Euro-unitarie riportate, CHIEDE ,alle Autorità preposte, intestate in esecuzione dei loro doveri istituzionali che venga attivato, come loro obbligo e senza ulteriori ritardi, il procedimento di abrogazione della normativa nazionale dell’ art. 49 del Cod. Nav. (“Devoluzioni delle opere non amovibili”) di tutti gli immobili siti sull’ arenile, in contrasto con i principi euro unitari in materia di “Concessioni Demaniali Marittime a scopo turistico ricreativo”, in quanto si ritiene che la norma di legge in questione (art 49 codice navigazione) sia discriminante, verso gli attuali concessionari. Essa impone un limite di tempo al godimento della proprietà privata di un mezzo economico, legalmente acquisito, senza motivazioni valide, in contrasto con le sentenze della CGUE e Carta dei Diritti Fondamentali della UE. Questo a danno delle imprese balneari esistenti, minando i principi fondamentali, democratici che istituiscono l’Unione Europea. La presente costituisce esplicita diffida in caso di inottemperanza.”

Nelle settimane scorse formale diffida era stata presentata dall’avvocato Roberto Biagini proprio per l’applicazione dell’articolo 49 del codice della Navigazione.

 

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