Una sentenza come questa non sarebbe una notizia. Ma lo diventa in un paese dove agli insegnanti vengono tesi agguati per prenderli a sediate, oppure gli si sputa apertamente in faccia, come ci raccontano le cronache di questi giorni.
In Italia succede però anche la storia che riguarda una scuola di Rimini, la Secondaria di I° Grado S M S Alighieri – Fermi.
In questo istituto, nella classe seconda F, al termine dello scorso anno scolastico uno studente non è stato ammesso a quello successivo per le troppe assenze: 76, per la precisione, delle quali appena 7 giustificate da un certificato medico.
E fin qui saremmo nell’ovvio, se non fossimo in Italia.
Ma siccome lo siamo, la madre dell’alunno, peraltro contattata ed informata più volte dall’istituto sulla situazione scolastica del figlio, a questo punto si rivolge al Tar per far annullare quell’atto di valutazione della scuola.
Secondo il ricorso, c’erano errori materiali nei documenti di valutazione “nella compilazione della parte relativa alla frequenza scolastica”.
Il 24 ottobre scorso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna ha emesso la sua sentenza: il ricorso della madre, proposto dagli avvocati Giancarlo Migani e Andrea Balzani, è stato dichiarato inammissibile ed è stato respinto “ex art. 60 cod. proc. amm.”: gli errori materiali, d’altra parte corretti con documenti successivi, “non sono rilevanti al fine di cambiare le osservazioni predette”.
Una vittoria del buon senso? Certo. Ammesso che il buon senso per affermarsi debba ogni volta andare in tribunale.