Altra interessante recentissima sentenza riguardante il settore balneare decisa in Camera di Consiglio il 6 Giugno 2018 dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo (Sezione Prima), su ricorso dei titolari di uno stabilimento avverso un atto di diniego di una “istanza di proroga” a tutto il 2035, ex comma 4-bis dell’art. 03 d.l. 400/1993 s.m.i. richiesta dai proponenti che il 30 Dicembre 2015 presentavano al Comune di Giulianova domanda di prolungamento della concessione demaniale ai sensi dell’art. 03, comma 4-bis, D.L. n. 400/1993 conv. in legge n. 494/1993, in quanto la realizzazione delle opere assentite dal medesimo Comune aveva comportato investimenti per complessivi Euro 500 mila, per ammortizzare i quali sarebbe stato indispensabile prolungare la durata della concessione in essere.
Con nota prot. n. 485 del 22.01.2016, il Comune di Giulianova chiedeva all’Agenzia del Demanio parere in merito all’istanza presentata.
La ratio decidendi della curia abruzzese investe il principio del “cosiddetto legittimo affidamento e di come esso possa avere cittadinanza nella sfera patrimoniale del richiedente”, sempre avendo come riferimento i principi euro-unitari emersi dalla storica sentenza della CGUE del 14 Luglio 2016.
Dicono i giudici abruzzesi:
«La Corte, in particolare, ha tenuto a precisare che una proroga ad una concessione demaniale è giustificata solo allorquando sia finalizzata a tutelare la buona fede del concessionario, ossia quando lo stesso abbia ottenuto una determinata concessione in un’epoca in cui “non era ancora stato dichiarato che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti a obblighi di trasparenza”. La tutela della buona fede del concessionario, dunque, va relazionata alla data di adozione della Direttiva 2006/123/CE – c.d. Bolkestein ».
In caso di concessione rilasciata in data antecedente, secondo la Corte, la cessazione anticipata della concessione “deve essere preceduta da un periodo transitorio che permetta alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, in particolare, dal punto di vista economico”; viceversa, la previsione di un periodo transitorio non sarebbe possibile laddove la concessione sia stata rilasciata dopo la Direttiva Bolkestein. Nel caso di specie, dunque, appare rilevante il fatto che sia la concessione, sia gli investimenti effettuati dalla Soc. Arlecchino siano stati compiuti prima che:
– la Commissione notificasse, il 2 febbraio 2009, la lettera di costituzione in mora di cui alla procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908;
– fosse scaduto il termine di recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno n. 06/123/CE del 12 dicembre 2006 (e cioè il 28 dicembre 2009, v. art. 44 della Direttiva Servizi);
– la Repubblica Italiana attuasse tale Direttiva con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
«Considerata, dunque, la compatibilità del comma 4-bis dell’art. 03 D.L. n. 400/1993 conv. in legge n. 494/1993 con l’ordinamento comunitario, deve considerarsi sussistente il lamentato vizio di eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, nonché il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati con i quali è stata affermata l’impossibilità di proroghe di concessioni demaniali oltre il termine del 31 dicembre 2020».
In buona sostanza, il TAR Abruzzo de L’Aquila, ha accolto il ricorso dei titolari dello stabilimento balneare in quanto il Comune di Giulianova si è limitato a rigettare l istanza di proroga dei ricorrenti senza motivare adeguatamente in sede istruttoria se poteva essersi o meno consolidato un “legittimo affidamento”, così come delineato giuridicamente dalla Corte di Giustizia, in capo al titolare dello stabilimento balneare il quale (almeno così emerge dalla motivazione) dimostrava sia, l’antecedenza della propria concessione alla direttiva Bolkestein e alle procedura di infrazione e messe in mora da parte della U.E. notificate allo Stato Italiano, che il quantum del proprio investimento, documenti alla mano, nella riqualificazione del proprio stabilimento legittimato dall’aspettativa di lunga data della propria concessione.
Roberto Biagini