Questo il pronunciamento della sentenza del Tar Emilia Romagna pubblicata il 6 Dicembre.
Avevano fatto ricorso al Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) i proprietari di una area edificabile in zona Santa Giustina che si sono visti respingere la proposta di approvazione” del piano particolareggiato in Variante “Via Borghi” scheda di P.R.G. n. 61.
Il Comune di Rimini ha respinto l’approvazione del piano particolareggiato sulla base delle indicazioni del Master Plan approvato nel dicembre 2012.
I giudici del Tar nella sentenza fanno notare che il Master Plan “è un atipico atto pianificatorio” e la motivazione del diniego di approvazione del piano attuativo in variante è contenuta nella parte finale della deliberazione consiliare ed essa consiste, infatti, nella ritenuta incoerenza e incompatibilità del progetto sottostante il piano particolareggiato con “…le linee e gli indirizzi del Masterplan strategico…”. Nella restante parte della deliberazione, invece, l’organo consiliare valuta positivamente il piano particolareggiato di iniziativa privata “Via Borghi” e la variante urbanistica in esso contenuta che modifica la scheda di progetto 6.1 del P.R.G. (relativa all’incremento altezza massima degli edifici) affermandone espressamente la conformità al P.T.C.P. provincia di Rimini e al vigente P.R.G. comunale. Inoltre il Piano “…non risulta in contrasto con le previsioni del P.S.C…” ed esso non deve essere assoggettato a V.A.S.. La deliberazione consiliare dà infine atto che hanno espresso parere favorevole al Piano: a) la Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio; b) il Dirigente comunale Settore Pianificazione Urbanistica attuativa per la conformità urbanistica e tecnica dell’intervento; c) il Responsabile della Direzione Risorse finanziarie del Comune per la regolarità contabile della deliberazione.
Il Comune di Rimini, costituitosi in giudizio, in via pregiudiziale ritiene che i ricorrenti non abbiano più alcun concreto interesse alla decisione della controversia, tenuto conto del fatto che, nelle more del giudizio, sono stati approvati i nuovi strumenti urbanistici del comune di Rimini in applicazione della L.R. Emilia – Romagna n. 20 del 2000. In particolare, il Comune rileva che il P.S.C. approvato detta una nuova disciplina (seppure transitoria in attesa dell’approvazione anche del P.O.C.) dell’area dei ricorrenti, con conseguente asserito superamento della previgente disciplina di cui si controverte e, ulteriormente, carenza di ogni interesse dei ricorrenti riguardo al presente giudizio. Nel merito, il Comune ritiene infondato il ricorso e ne chiede conseguentemente la reiezione.
Il Tar invece ritiene che, il ricorso merita accoglimento, risultando fondati i mezzi di impugnazione con i quali si rileva l’illegittimità del provvedimento di diniego di approvazione del piano particolareggiato proposto dai ricorrenti per carenza di motivazione e per illegittimità derivata e l’illegittimità del presupposto atto pianificatorio “Master Plan” per violazione dei principi generali di tipicità degli atti di pianificazione urbanistica.
Il “Masterplan proviene – ad avviso del Collegio, dalla Relazione introduttiva a tale atto redatta dal Sindaco di Rimini laddove si afferma chiaramente che “…una volta approvato il Masterplan consentirà di avere una visione di insieme della città che può fungere da riferimento, verifica e quindi, strumento di valutazione di tutti gli atti di programmazione della Civica Amministrazione e delle iniziative proposte dai privati” (v. relazione Sindaco pag. 4 – doc. n. 2 ricorrenti). Risulta pertanto evidente, soprattutto in relazione all’ultima parte del riportato brano della Relazione sindacale che la funzione attribuita dal Comune al “Masterplan” sia in tutto e per tutto simile a quella svolta dai tipici strumenti urbanistici previsti dalla vigente normativa.
Trattasi, in definitiva, di atto pianificatorio in materia urbanistica avente diretta e concreta incidenza sui piani sottoordinati, sulle iniziative e sugli interventi dei privati, che si palesa quale entità del tutto estranea al diritto positivo sia di livello nazionale che regionale, con conseguente illegittimità dello stesso, per la parte di interesse in questa controversia, in quanto in contrasto con il principio generale di tipicità degli strumenti urbanistici pacificamente vigente nel nostro ordinamento giuridico amministrativo. L’accertata illegittimità del “Masterplan” si riverbera, in via derivata, sul parimenti gravato diniego di approvazione del piano particolareggiato, che essendo basato unicamente su tale atto presupposto, è anch’esso illegittimo perché privo di motivazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso è accolto e, per l’effetto, sono annullati gli atti impugnati.