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Sentenza del Tar. Il Comune non dovrà restituire 3,5 milioni di euro alle industrie Valentini

Le industrie Valentini perdono il ricorso ed il comune di Rimini non dovrà retrocedere 3,5 milioni di euro. I fatti risalgono al 2007 quando fu approvata una variante al Piano regolatore per permettere l’ampliamento delle industrie Valentini di circa 70mila mq. A fronte dell’ampliamento l’amministrazione comunale ha preteso un super standard finanziario di 5 milioni di euro per realizzare la nuova viabilità di collegamento con l’area della zona Padulli, la statale 16 e la zona di via Aldo Moro (nuova viabilità in corso di realizzazione). Dal 2007 ad oggi solo una parte dell’ampliamento è stato realizzato. Tutto l’intervento in riva destra del fosso Padulli non è stato realizzato. Per queste ragioni nel ricorso al tar le industrie valentini chiedono la restituzione di parte dei 5 milioni di euro corrispondente alla percentuale della superficie produttiva non realizzata. Nel ricorso viene anche contestato al Comune di Rimini il mancato inserimento nel territorio urbanizzato dell’area che non è stata utilizzata per l’ampliamento dello stabilimento.

Il Tar ritiene infondata la richiesta delle industrie Valentini.

“Infatti la convenzione sottoscritta in data 21 Giugno 2007 da parte ricorrente per attuare l’intervento urbanistico, scrivono i giudici del Tar,  prevede che si tratta di spese destinate al finanziamento di infrastrutture cui è subordinata l’attuazione dell’intervento, così come da specifica previsione del p.r.g. (scheda 8.40 richiamata nella convenzione). Ne consegue che un rapporto di pregiudizialità non si pone, come vorrebbe parte ricorrente, tra l’ampliamento industriale e le infrastrutture, ma al contrario tra le infrastrutture e l’ampliamento industriale. La realizzazione delle infrastrutture condiziona l’ampliamento industriale e non viceversa. Parte ricorrente si era impegnata con la convenzione urbanistica a finanziare le infrastrutture perché queste costituiscono un bene autonomo ed in vista del soddisfacimento di un proprio interesse. Ne consegue che i fatti o le inerzie sopravvenuti che determinano la mancata realizzazione o la realizzazione di una sola parte dello stabilimento industriale non determinano necessariamente l’inutilità delle infrastrutture pubbliche. Pertanto non sussiste l’obbligo per il comune di Rimini di restituire le somme.”

“Inoltre parte ricorrente evidenzia, continuano i giudici del Tar,  che nell’atto ricognitorio finale del 29 Giugno 2007 (avente valore di permesso di costruire) viene dato conto sia del versamento della prima rata sia del rilascio della fideiussione a garanzia della seconda rata. Il collegio osserva quindi prima dell’entrata in vigore delle contestate previsioni urbanistiche (6 Aprile 2016) parte ricorrente ha avuto a disposizione un tempo congruo per realizzare l’intervento.”

“Il ritardo della realizzazione non è imputabile all’amministrazione o ad impossibilità sopravvenuta, ma alla parte ricorrente.”

La sentenza 

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